Identica era anche la nozione di “documento” enunciata dall'art. 110 n. 5 prima frase vCP, salvo che dal 1° gennaio 1995 sono considerati documenti – per legge – anche le registrazioni su supporti di dati e di immagini, se servono allo stesso scopo degli scritti (art. 110 n. 5 seconda frase CP). b) L'art. 251 CP non reprime solo la falsificazione di un documento (falso materiale), ma anche la redazione di un documento dal falso contenuto (falso ideologico).