alla stessa stregua è punito chi attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, come pure chi fa uso a scopo d'inganno di un tale documento (n. 1). Nei casi di esigua gravità può essere pronunciata la detenzione o la multa (n. 2). La disciplina in vigore anteriormente al 1° gennaio 1995 era identica (art. 251 n. 1 e 3 vCP). Identica era anche la nozione di “documento” enunciata dall'art. 110 n. 5 prima frase vCP, salvo che dal 1° gennaio 1995 sono considerati documenti – per legge – anche le registrazioni su supporti di dati e di immagini, se servono allo stesso scopo degli scritti (art. 110 n. 5 seconda frase CP).