{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-12-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-22_2000-12-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58694&nX40_KEY=4711458&nTrefferzeile=3&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2361db222c0b92f7002928f3ee6c8596"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["17.2000.22"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 13.12.2000 17.2000.22"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 13.12.2000 17.2000.22"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 13.12.2000 17.2000.22"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 00:30:25", "Checksum": "e08bd70ede20493368a8f1f36f92c019", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 13.12.2000 17.2000.22\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nn. 1.1.4 a 1.1.6 (ripetuta falsità in documenti relativa alle fatture della __________ Impresa di costruzioni SA), come pure dall'imputazione n. 2.1 (ripetuta infedeltà ideale nella gestione pubblica). Fondata è invece la condanna ancorata all'imputazione n. 2.2 (infedeltà patrimoniale nella gestione pubblica), mentre l'imputato va giudicato di nuovo – previo emendamento dell'atto di accusa – per quel che attiene alle imputazioni n. 1.2.1 a 1.2.8 (ripetuta falsità in documenti correlata alla manipolazione della contabilità comunale). La commisurazione della pena dipenderà, per finire, dal nuovo giudizio e dovrà tenere conto della condanna per l'imputazione al capo n. 2.2 dell'atto di accusa, rivelatasi provvista di buon diritto. Quanto agli oneri del sindacato odierno, essi seguono il principio per cui “se fu pronunciata la cassazione, lo Stato sopporta le spese posteriori all’atto che l’ha determinata” (art. 15 cpv. 2 CPP). I costi devono pertanto essere sopportati dal Cantone non solo nella misura in cui il ricorrente ottiene la riforma della sentenza impugnata e la propria assoluzione, ma anche nella misura in cui la sentenza impugnata va semplicemente annullata e gli atti rinviati a una nuova Corte di merito per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. Ciò posto, si giustifica di porre a carico dello Stato nove decimi degli oneri complessivi e di riconoscere al ricorrente un'equa indennità per ripetibili ridotte in applicazione dell'art. 9 cpv. 6 CPP. Quanto agli oneri di prima sede (tassa di giustizia di fr. 800.– e spese di fr. 350.–), il relativo addebito dipenderà dal giudizio che la nuova Corte di assise avrà preso in seguito al rinvio.\nPer questi motivi,\nvisto sulle spese anche l’art. 39 lett. d LTG,\npronuncia: 1. Per quanto riguarda gli addebiti di ripetuta falsità in documenti figuranti ai capi n. 1.1.4, 1.1.5 e 1.1.6, come pure gli addebiti di ripetuta infedeltà nella gestione pubblica figuranti al capo n. 2.1 dell’atto di accusa emesso il 29 gennaio 1997 dal Procuratore pubblico (Acc. n. _/97), il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è riformata nel senso che __________ è prosciolto dalle imputazioni.\n2. Per quanto riguarda l'addebito di infedeltà nella gestione pubblica figurante al capo n. 2.2 dell'atto di accusa, il ricorso è respinto.\n3. Per quanto riguarda gli addebiti di ripetuta falsità in documenti figuranti ai capi n. 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7 e 1.2.8 dell'atto di accusa, il ricorso è parzialmente accolto, la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono rinviati a un'altra Corte delle assise correzionali per nuovo giudizio nel senso dei considerandi e ricommisurazione della pena, tenuto conto della condanna per infedeltà nella gestione pubblica secondo il capo n. 2.2 dell'atto di accusa.\n4. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 900.–\nb) spese fr. 100.–\nfr. 1000.–\nsono posti per un decimo a carico del ricorrente e per il resto a carico dello Stato del Cantone Ticino, che rifonderà al ricorrente fr. 3000.– per ripetibili ridotte.\n5. Intimazione:\n– __________;\n– avv. __________;\n– Procuratore pubblico avv. __________;\n– Corte delle assise correzionali di Lugano;\n– Comando della Polizia cantonale, 6501 Bellinzona;\n– Dipartimento delle istituzioni, Casellario, 6501 Bellinzona;\n– Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;\n– Consiglio di Stato per il tramite del Dipartimento delle Istituzioni, 6500 Bellinzona.\nPer la Corte di cassazione e di revisione penale\nIl presidente Il segretario\nN.B.: l’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo."}