{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-12-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-22_2000-12-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58694&nX40_KEY=4933322&nTrefferzeile=7&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2361db222c0b92f7002928f3ee6c8596"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.22"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 13.12.2000 17.2000.22"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 13.12.2000 17.2000.22"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 13.12.2000 17.2000.22"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:46:05", "Checksum": "957933351abc9005a3e78d0f1a391425", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 13.12.2000 17.2000.22\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\ng) Il crimine dell'art. 314 CP essendo un reato intenzionale (sopra, consid. a), la leggerezza colpevole di cui ha dato prova l'imputato non basta per una condanna nel senso prospettato dal capo d'accusa n. 2.1, dal quale il ricorrente va prosciolto. La situazione si presenta diversa per quanto attiene al capo d'accusa n. 2.2. Non fa dubbio in effetti – né il ricorrente contesta – che l'esecuzione del noto raccordo per l'allacciamento delle particelle n. __________e __________di __________ alla rete delle canalizzazioni è costato al Comune fr. 39 200.– (sentenza impugnata, pag. 16 nel mezzo), i proprietari essendosi limitati a eseguire il collegamento tra le loro abitazioni e la rete. Costoro hanno affermato invero di avere ceduto in contropartita al Comune il terreno necessario per l'allargamento della via __________ (attestazione del 28 marzo 2000 nella rubrica “documenti successivi all'atto di accusa”), ma il ricorrente non pretende che ciò abbia influito sull'onere rimasto a carico dell'ente pubblico. Ora, nel dubbio si può anche ritenere che ordinando nel 1990 la posa del raccordo l'imputato non fosse consapevole di ingenerare nella popolazione sentimenti di sfiducia nell'imparziale gestione della cosa pubblica. Non si può seriamente credere tuttavia ch'egli non si rendesse conto di far pagare al Comune un'opera ignota al piano generale delle canalizzazioni. L'imputato medesimo ha ammesso in aula che l'inclusione dei due citati fondi nel perimetro generale delle canalizzazioni “non era prevista né in itinere” (sentenza, pag. 15 in fondo). Mal si comprende perciò, in tali circostanze, come egli non potesse essere conscio di arrecare quanto meno un danno patrimoniale all'ente pubblico.\nh) Sostiene il ricorrente di avere agito, anche nell'esecuzione del raccordo, con ragionevolezza e buon senso, poiché allacciare i due fondi in tempi successivi sarebbe costato molto di più, con ulteriore scapito per le finanze comunali (memoriale, pag. 17). La prima giudice ha già avuto modo di spiegare all'imputato, tuttavia, che un danno provvisorio è sufficiente, dal profilo oggettivo, per l'applicazione dell'art. 314 CP (sentenza, pag. 27 in alto). Al riguardo il ricorrente continua a professare le sue ragioni d'opportunità pratica, ma non contesta simile argomentazione giuridica, per altro fondata (Trechsel, op. cit., n. 3 ad art. 314 CP con rinvio a Stratenwerth, op. cit., Besonderer Teil I, pag. 337, n. 55 e riferimenti). Certo, il Comune e l'imputato hanno poi trovato un accordo stragiudiziale sulla rifusione del danno, sicché il Comune ha ritirato la costituzione di parte civile (convenzione del 7 aprile 2000 nella rubrica “documenti successivi all'atto di accusa”), ma ciò non significa che non sia intervenuto alcun danno. Che poi i due proprietari dei fondi abbiano pagato il contributo del 3% previsto dalla LALIA per l'allacciamento alla rete delle canalizzazioni (ricorso, pag. 17) nulla muta. Ne segue che, per quanto riguarda il capo d'accusa\nn. 2.2, la sentenza impugnata resiste alla critica.\ni) Si aggiunga del resto che, ove si tratti di valutare la consapevolezza e la volontà di chi pregiudica interessi patrimoniali di una corporazione commettendo infedeltà nella gestione pubblica, la giurisprudenza si dimostra relativamente severa. Viola l'art. 314 CP, per esempio, un municipale che, azionista per metà di una ditta partecipante a un appalto per lavori pubblici, presenta un'offerta divergente dalle condizioni del capitolato e non rende attenti i colleghi del Municipio su tale divergenza, che è loro sfuggita, ottenendo così l'aggiudicazione dei lavori (DTF 109 IV 170 consid. 1 e 2). Ci si potrebbe quindi domandare se l'imputato, sottacendo agli altri municipali che la ditta __________ SA non aveva effettivi sufficienti per adempiere essa medesima l'appalto di via __________ (sentenza impugnata, pag. 14 in basso), non abbia già per tale fatto violato l'art. 314 CP. Comunque sia, tale circostanza non è stata rimproverata al ricorrente. L'addebito non essendo stato mosso all'imputato, non vi è spazio nemmeno per un'eventuale modificazione dell'atto di accusa. Diversamente da quanto si è riscontrato al consid. 2, in effetti, non si rileva a questo proposito alcun errore di impostazione giuridica. L'interrogativo non merita perciò ulteriore disamina.\n4. Sugli oneri processuali\nSe ne conclude che il ricorrente va prosciolto dalle imputazioni"}