{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-12-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-22_2000-12-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58694&nX40_KEY=4933322&nTrefferzeile=7&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2361db222c0b92f7002928f3ee6c8596"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.22"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 13.12.2000 17.2000.22"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 13.12.2000 17.2000.22"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 13.12.2000 17.2000.22"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:46:05", "Checksum": "957933351abc9005a3e78d0f1a391425", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 13.12.2000 17.2000.22\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nd) Tra gli “interessi pubblici” che l'autore di infedeltà nella gestione pubblica può ledere, la giurisprudenza annovera anche quelli ideali (DTF 117 IV 289 in alto, 114 IV 136 in alto, 109 IV 170 consid. 1, 101 IV 412 in alto; v. anche DTF 111 IV 85 consid. 2b; Rehberg, op. cit., pag. 402 a metà). Tale orientamento è criticato dalla dottrina, sia perché dal profilo giuridico la nozione di interesse “ideale” è vaga (Trechsel, op. cit., n. 3 ad art. 314 CP; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II, 4ª edizione, pag. 337\nn. 29), sia perché seguendo tale indirizzo si rischierebbe di reprimere penalmente – eccedendo le intenzioni del legislatore – anche semplici mancanze ai doveri di servizio, suscettibili però di offuscare l'immagine dello Stato o dell'amministrazione (Corboz, op. cit., vol. II, pag. 349 n. 35). In concreto la prima giudice ha accertato che il Comune ha subìto un danno economico solo per quanto riguarda il citato tronco di tubatura posato in via __________, fuori del perimetro generale delle canalizzazioni (capo d'accusa n. 2.2), il quale è costato alle finanze pubbliche fr. 39 200.– (sentenza, pag. 16 a metà e 27). Per quanto attiene invece ai fatti cui si riferisce il capo d'accusa n. 2.1, la prima giudice ha accertato che il ricorrente ha leso esclusivamente interessi ideali, nel senso che ha ingenerato “sentimenti di sfiducia nella corretta, oggettiva, imparziale gestione della cosa pubblica da parte dell'autorità” (sentenza, pag. 26 nel mezzo).\ne) Ai fini dell'attuale giudizio occorrerebbe dunque dirimere, quanto meno nella prospettiva del capo d'accusa n. 2.1, il contrasto d'indirizzo tra prassi e dottrina, ovvero decidere se l'offesa a interessi ideali come “la fiducia nell'imparzialità e nell'oggettività di chi gestisce la cosa pubblica” (sentenza impugnata, pag. 27 in alto) sia un elemento oggettivo sufficiente per applicare l'art. 314 CP (vecchio o nuovo). In realtà, sia come sia, nelle circostanze particolari del caso specifico il quesito può ancora una volta rimanere irrisolto. Si è spiegato dianzi, in effetti, che per ravvisare una violazione dell'art. 314 CP (vecchio o nuovo) non basta accertare dal profilo oggettivo la lesione – o la messa in pericolo – di pubblici interessi, ma è necessario accertare altresì che l'imputato abbia agito con consapevolezza e volontà. Nella fattispecie la presidente della Corte ha rilevato che l'imputato ha oggettivamente causato un danno grave all'immagine della cosa pubblica, rasentando finanche l'abuso di autorità (sentenza, pag. 26 in alto), ma nulla ha accertato sulla coscienza dolosa di lui. Come fa notare il ricorrente (lamentando anche una carenza di motivazione: ricorso, pag. 16 seg.), dalla sentenza non risulta che soggettivamente l'imputato sapesse – o avesse accettato l'eventualità – di ledere interessi ideali.\nf) Dandosi mancanza di accertamenti, la Corte di cassazione e di revisione penale può colmare la lacuna essa medesima, integrando la motivazione di prima sede, “quando ha sufficienti elementi per il nuovo giudizio” (art. 296 cpv. 1 CPP). Nel caso specifico gli atti sono sufficientemente completi. Dalla stessa sentenza si evince per vero che, interpellato al riguardo, l'imputato ha dichiarato di essersi fatto subappaltare opere pubbliche (invece di limitarsi, per esempio, a prestare uomini e macchinari alla società deliberataria) “per evitare aggravi fiscali alle sue ditte” (pag. 15 in alto), rispettivamente di aver fatto eseguire opere pubbliche senza delibera “al fine di evitare critiche o anche solo procedure (…) formalistiche e noiose” (pag. 24 in alto), ritenuto che “più o meno tutti fanno così” (pag. 21 in alto). Accertare quindi ch'egli fosse consapevole di ledere – o avesse consapevolmente accettato l'eventualità di ledere – interessi ideali come il buon nome della cosa pubblica riesce difficile. Già per la circostanza che, a suo modo di vedere, essenziale appariva non danneggiare economicamente il Comune. Che poi la tenuta dei dati contabili non rispecchiasse la realtà delle cose, che le ditte aggiudicatarie di opere pubbliche non fossero le esecutrici materiali dei lavori, che le procedure di delibera avvenissero sì e no, erano preoccupazioni estranee alla sua concezione politica. Anzi, in una situazione – a suo dire – di malvezzo diffuso e inveterato (“più o meno tutti fanno così”), egli reputa oggi ancora di avere operato con “ragionevolezza e buon senso” (pag. 17, 10ª riga), dimostrando di non capire che cosa sia un'offesa al credito nella pubblica opinione. Si può senz'altro accertare quindi che il ricorrente ha calpestato interessi pubblici ideali con una negligenza non priva di disinvoltura, ma non – quanto meno nel dubbio – che abbia delinquito deliberatamente nella consapevolezza di ledere la fiducia nell'imparzialità e nell'oggettività di chi gestisce la cosa pubblica. Ciò premesso, stabilire se il pregiudizio recato a interessi ideali basti per l'applicazione dell'art. 314 CP (vecchio o nuovo) può, in concreto, rimanere indeciso."}