{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-12-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-22_2000-12-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58694&nX40_KEY=4933322&nTrefferzeile=7&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2361db222c0b92f7002928f3ee6c8596"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.22"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 13.12.2000 17.2000.22"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 13.12.2000 17.2000.22"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 13.12.2000 17.2000.22"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:46:05", "Checksum": "957933351abc9005a3e78d0f1a391425", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 13.12.2000 17.2000.22\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nIl ricorrente censura infine la condanna per ripetuta infedeltà nella gestione pubblica (capi d'accusa n. 2.1 e 2.2), sottolineando che la prospettata offesa alla fiducia della popolazione è un valore puramente ideale, mentre secondo la dottrina più recente l'art. 314 CP (identico all'art. 314 vCC, eccettuata la pena edittale) presuppone un danno economico. Si giudicasse in base al criterio della “sfiducia della popolazione”, qualsiasi irregolarità di carattere organico comporterebbe un'infedeltà nella gestione pubblica di rilievo penale, allorché la semplice commistione di interessi pubblici e privati – senza intenzione delittuosa – è un illecito puramente amministrativo. Inoltre l'art. 314 vCP sanziona un reato di evento (la lesione di interessi pubblici) e non di sola messa in pericolo. Quanto agli art. 101 e 113 LOC, essi tutelano interessi privati, estranei alla portata dell'art. 314 CP (vecchio o nuovo). Per giunta – soggiunge il ricorrente – un'infedeltà nella gestione pubblica non può più perpetrarsi dopo la delibera delle opere all'aggiudicatario, nella fase di esecuzione dei lavori, tanto meno se si pensa che in concreto il Comune non ha subìto alcun danno. Prova ne sia che la sentenza impugnata non contiene il minimo accenno a un eventuale dolo d'indole penale, denotando su questo punto una totale carenza di motivazione (memoriale, pag. 11 a 17).\na) L'art. 314 vCP puniva con la reclusione fino a tre anni o con la detenzione, oltre che con la multa (obbligatoria), i membri di un'autorità o i funzionari che, al fine di procurare a sé o ad altri un indebito profitto, recavano danno in un negozio giuridico agli interessi pubblici che invece dovevano salvaguardare. L'attuale art. 314 CP, entrato in vigore il 1° gennaio 1995, è identico al precedente, tranne per quanto riguarda il limite di pena, che può raggiungere ormai i cinque anni di reclusione. A giusto titolo la presidente della Corte di assise ha giudicato perciò, nella fattispecie, facendo capo alla cessata legge (lex mitior: art. 2 cpv. 2 CP). Ciò non toglie che, nel vecchio come nel nuovo diritto, il reato abbia carattere intenzionale (Rehberg, Strafrecht IV, 2ª edizione, pag. 403 n. 2). L'autore deve quindi avere agito con dolo, foss'anche eventuale, sapendo (o accettando l'ipotesi) di essere membro di un'autorità o funzionario, di influenzare con il suo comportamento (attivo o passivo) un negozio giuridico dell'ente pubblico e di ledere in tal modo gli interessi pubblici da salvaguardare. Egli deve avere, in altri termini, consapevolezza e volontà – almeno eventuali – di pregiudicare il pubblico interesse (Corboz, op. cit., vol. II, Berna 1999, pag. 350 n. 41).\nb) La prima giudice ha ravvisato gli estremi dell'art. 314 vCP nel fatto che in tre casi (pavimentazione di via __________, sistemazione di via __________ e consolidamento di via __________) l'imputato si è fatto subappaltare dall'impresa deliberataria – o ha fatto subappaltare a sue ditte – “una parte importante” dei lavori, che in tre altri casi (quelli corrispondenti ai capi d'accusa n. 1.1.4, 1.1.5 e 1.1.6) egli ha fatto eseguire da proprie ditte lavori nemmeno messi a concorso (né ufficialmente deliberati) e che in un ulteriore caso egli ha fatto posare da sue ditte un tronco di tubatura non preventivato, fuori del perimetro generale delle canalizzazioni, affinché due privati (__________e __________) potessero allacciare i loro fondi n. __________e __________di __________ alla rete fognaria di __________, previa autorizzazione di tale Comune (capi d'accusa n. 2.1 e 2.2). Tutto ciò denotava un'“inestricabile compenetrazione e confusione di interessi pubblici e privati” a scopo di indebito profitto. Anzi, i casi di “autoassegnazione” rasentavano l'abuso di autorità, con grave danno ideale per gli interessi pubblici e con pregiudizio finanche patrimoniale nel caso della tratta fognaria posata fuori del perimetro delle canalizzazioni, che il Comune non era tenuto ad attuare.\nc) Che in concreto il ricorrente, sindaco e capodicastero opere pubbliche di __________, sapesse di essere membro di un'autorità è indubbio. Che egli sapesse di operare nel quadro di negozi giuridici (anche l'aggiudicazione di appalti pubblici è tale: Corboz, op. cit., vol. II, pag. 346 n. 16) è innegabile. Che egli abbia agito per “procurare a sé o ad altri un indebito profitto” (e tale intenzione, diversamente da quanto si è visto esaminando al consid. 2 la manipolazione contabile, gli è chiaramente addebitata nel capo n. 2 dell'atto di accusa) è altrettanto pacifico, ove appena si pensi che egli ha fatto lavorare sue ditte (sentenza, pag. 14 in fondo) e ha allacciato fondi alle canalizzazioni in favore altrui (diversamente dalla lesione, il vantaggio procurato a terzi può senz'altro essere immateriale: Corboz, op. cit., vol. II, pag. 351 n. 43; DTF 111 IV 84 consid. 2). Il problema è sapere se l'imputato fosse anche conscio di recar danno, con il suo comportamento, a interessi pubblici che gli incombeva di salvaguardare. Pure la semplice messa in pericolo di tali interessi è punibile – contrariamente all'opinione del ricorrente (memoriale, pag. 13 verso il basso) – come tentativo di reato, purché l'autore fosse consapevole, appunto, di esporre a rischio interessi pubblici o avesse accettato siffatta eventualità (Corboz, op. cit., vol. II, pag. 352 n. 47 in fine). La questione è di chiarire pertanto, in primo luogo, che cosa si intenda per “interessi pubblici” a norma dell'art. 314 CP (vecchio o nuovo)."}