{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-12-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-22_2000-12-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58694&nX40_KEY=4933322&nTrefferzeile=7&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2361db222c0b92f7002928f3ee6c8596"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.22"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 13.12.2000 17.2000.22"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 13.12.2000 17.2000.22"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 13.12.2000 17.2000.22"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:46:05", "Checksum": "957933351abc9005a3e78d0f1a391425", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 13.12.2000 17.2000.22\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nh) Il reato dell'art. 251 CP (nuovo o vecchio) presuppone un dolo specifico, che si manifesta nell'intenzione di nuocere ad altri o in quello di conseguire un illecito profitto. L'intento di nuocere ad altri può manifestarsi, a sua volta, sotto due forme: quella di ledere interessi pecuniari altrui o quella di pregiudicare altrui diritti. L'intento di conseguire un illecito profitto, a suo turno, può avvenire a vantaggio proprio o a vantaggio altrui. La dottrina recente ha già avuto modo di rilevare tali distinzioni, ognuna delle quali connota elementi propri (Corboz, op. cit., pag. 337, n. 170 segg. con rimandi). Ora, ci si può domandare se un atto di accusa debba puntualmente enunciare quale particolare forma di dolo specifico si rimproveri all'imputato per ogni singola fattispecie. Sia come sia, è contrario al principio accusatorio processare una persona per falsità contabile imputandole di avere inteso nuocere ad altri e condannarla poi per tale reato rimproverandole di avere inteso conseguire un illecito profitto (o viceversa), quanto meno nella misura in cui tale persona non abbia avuto la possibilità di esprimersi su un atto d'accusa adeguatamente e tempestivamente completato o modificato. Per potersi adeguatamente difendere, in effetti, un imputato deve conoscere gli elementi costitutivi dell'infrazione che gli è addebitata. Non è quindi ammissibile che gli si rimproveri un determinato dolo specifico e che lo si condanni poi per un altro, senza alcun emendamento dell'accusa (art. 250 cpv. 1 CPP).\ni) Diverso era, sotto questo profilo, il caso pubblicato in Rep. 1998 pag. 370, ove all'imputato si addebitava un abuso d'autorità (art. 312 CP) senza specificare nell'atto di accusa se ciò fosse avvenuto “al fine di procurare a sé o ad altri un indebito profitto” oppure di “recar danno ad altri”. In quel caso tuttavia le circostanze permettevano di escludere con certezza la prima ipotesi, giacché nessuno aveva mai rimproverato al ricorrente (né durante l'inchiesta né in seguito) di avere delinquito per avvantaggiare sé stesso o altri. Già a un primo esame l'abuso di autorità non poteva dunque che essere destinato a recar danno alla vittima (Rep. 1998 pag. 371 consid. 1d). Nella fattispecie odierna la situazione è invece equivoca: dopo avere emanato un atto di accusa in cui si imputava al prevenuto di avere agito “al fine di nuocere ai diritti del Comune di __________ ”, nella sentenza si è condannato l'accusato – senza precisare alcunché nei quesiti – per avere inteso “migliorare la propria posizione di sindaco e di capodicastero”, ciò che è tutt'altra cosa. Quanto a un'eventuale estensione dell'accusa, essa non è stata prospettata nemmeno in aula. Il che risulta tanto più urtante se si pensa che l'imputato ha accettato le risultanze dell'inchiesta amministrativa, senza esigere istruzione penale (sentenza, consid. 6), contando anche sul fatto che gli si addebitasse l'intenzione di nuocere ai diritti del Comune, non di avvantaggiare sé stesso.\nl) Se ne conclude, nella fattispecie, che l'imputato non poteva essere condannato per avere manipolato la contabilità del Comune allo scopo di “procacciare a sé o ad altri un indebito profitto” senza completazione o modificazione previa dell'atto di accusa (art. 250 cpv. 1 CPP). Rettificando di sua iniziativa l'imputazione e condannando il ricorrente per un dolo specifico non contemplato nell'atto di accusa, la presidente della Corte di assise si è sospinta oltre l'imputazione sulla quale era chiamata a statuire. Il che configura una violazione del principio accusatorio e integra il titolo di cassazione dell'art. 288 lett. b CPP. Ciò non significa – come si asserisce nel ricorso (pag. 11 in alto) – che l'imputato vada automaticamente assolto. Poco importa che il Procuratore pubblico abbia deciso a torto di procedere per un dolo specifico e non per l'altro. Questa Corte ha già avuto modo di precisare in effetti, riformando la sua giurisprudenza anteriore (massimata in Rep. 1986 pag. 153 seg.) in esito a una recente sentenza del Tribunale federale, che un'errata impostazione giuridica dell'atto di accusa può essere rilevata anche in sede di cassazione (CCRP, sentenza del 6 dicembre 2000 in re T. e B., consid. 2). Tale orientamento era già stato espresso, per altro, in una sentenza precedente (del 21 ottobre 1999 in re B., consid. 2). Su questo punto il ricorso in esame va dunque parzialmente accolto, la condanna impugnata annullata e gli atti rinviati a una nuova Corte delle assise correzionali perché indichi al ricorrente la mutata imputazione e riprenda il processo sulla prospettata falsità in documenti per l'avvenuta manipolazione della contabilità comunale (art. 250\ncpv. 1 CPP). Solo in tal modo, del resto, potrà essere rispettato il diritto di esprimersi all'imputato.\n3. Sulla ripetuta infedeltà nella gestione pubblica"}