{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-12-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-22_2000-12-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58694&nX40_KEY=4933322&nTrefferzeile=7&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2361db222c0b92f7002928f3ee6c8596"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.22"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 13.12.2000 17.2000.22"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 13.12.2000 17.2000.22"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 13.12.2000 17.2000.22"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:46:05", "Checksum": "957933351abc9005a3e78d0f1a391425", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 13.12.2000 17.2000.22\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\ne) L'importo di fr. 27 039.– addebitato al conto d'investimento per opere in via __________ (capo d'accusa n. 1.2.1) risulta essere servito per l'acquisto e la manutenzione di segnaletica stradale (act. 1, pag. 16 seg.). La fattura di fr. 22 000 addebitata al conto d'investimento per opere in via __________ è servita con ogni probabilità per un tronco d'acquedotto, mentre il prelievo da altri conti di fr. 6631.60 (capo d'accusa n. 1.2.2) è stato destinato alla sistemazione di via __________ (act. 1, pag. 18). L'addebito di complessivi fr. 29 108.– al conto d'investimento relativo alla strada industriale __________ (capo d'accusa n. 1.2.3) è stato impiegato per l'acquisto di materiale “da utilizzare per un'altra opera” e per il già citato tronco d'acquedotto (act. 1, pag. 19 in basso e 20 in alto). La somma di fr. 15 000.– caricata sul conto d'investimento “lotto di fognatura 7 S” (capo d'accusa n. 1.2.4) è stata adoperata per via __________, via __________ e via __________ (act. 1, pag. 21). Le spese di fr. 39 200.– e di fr. 8455.40 registrate nel conto d'investimento “lotto di fognatura 7 N” (capo d'accusa n. 1.2.5) sono state usate per via __________ e per lavori alla casa ex __________, proprietà del Comune (act. 1, pag. 22). Il credito di\nfr. 32 200.– stanziato dal legislativo comunale per il restauro dell'oratorio di __________ (capo d'accusa n. 1.2.6) è finito per metà nel restauro dell'oratorio di __________ (act. 1, pag. 23). Il credito di fr. 59 850.– approvato dal legislativo comunale per l'estensione della condotta d'acqua potabile in località __________ (capo d'accusa n. 1.2.7) è stato usato per i già citati lavori nella casa ex __________ (act. 1, pag. 24). Infine parte imprecisata di un credito destinato a queste ultime opere (capo d'accusa n. 1.2.8) è stato adoperato per la riattazione della casa ex __________, proprietà del Comune (act. 1, pag. 24 in basso).\nf) Che le predette manipolazioni contabili fossero destinate, per dolo diretto o eventuale, a recar danno ai diritti del Comune non è stato accertato. Certo, esse erano concepite per occultare sorpassi di spesa, evitare richieste di crediti supplementari o approvazioni di conti in sede di consuntivo (in chiara violazione di norme organiche), tuttavia non risulta che fossero intese a ledere gli interessi finanziari del Comune. Tutti i citati “travasi contabili”, in effetti, sono stati destinati ad altre opere pubbliche che il Comune non consta potesse evitare o eseguire a minor prezzo. Anzi, lo stesso Consiglio di Stato ha rilevato che, “a parte qualche caso” (non meglio specificato), “questo sistema di travasi non ha portato alla mancata attivazione di opere d'investimento e il risultato non diverge molto da quello che si sarebbe manifestato se si fosse operato in modo consono alle direttive di legge” (act. 1, pag. 28 in basso). Nemmeno in sede amministrativa è stato quindi prospettata l'intenzione diretta o indiretta, da parte del ricorrente, di danneggiare economicamente il Comune o di pregiudicarne altri diritti soggettivi. Sotto questo profilo non è quindi possibile riscontrare gli estremi dell'art. 251 CP (nuovo o vecchio).\ng) Occorre esaminare, ciò posto, se l'imputato potesse essere condannato sulla base dell'art. 251 CP – come ha fatto la prima giudice – per l'intenzione di avvantaggiare sé stesso, ciò che non figurava nell'atto di accusa. Ora, sui principi generali che disciplinano il contenuto di un atto di accusa, sui requisiti formali che esso deve rispettare (art. 200 cpv. 1 lett. b CPP) e sulle conseguenze che comporta l'emanazione di un atto di accusa insufficiente (art. 202 CP) o irregolare (art. 284 cpv. 1 lett. b CPP) questa Camera si è già ampiamente diffusa con giurisprudenza pubblicata, evocata dal ricorrente medesimo (Rep. 1998 pag. 372 consid. 1a–1c). Nessun'altra sentenza avendo posto regole nuove o differenti, non è il caso di ripetersi. Si ricordi unicamente, in estrema sintesi, che una condanna non può intervenire per una fattispecie diversa da quella che figura nell'atto di accusa, a meno che l'imputato abbia avuto la possibilità di esprimersi sull'atto d'accusa adeguatamente e tempestivamente completato o modificato. Inoltre un atto di accusa deve permettere di individuare gli elementi di fatto e di diritto che connotano l'illecito, ovvero le azioni o le omissioni punibili e gli elementi costitutivi dell'infrazione. Non che l'identità fra il contenuto dell'atto e l'oggetto del processo debba spingersi fino a una letterale corrispondenza terminologica. Decisivo è che l'imputato possa valutare con cognizione di causa e senza equivoco gli addebiti a suo carico, dal profilo oggettivo e soggettivo."}