{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-12-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-22_2000-12-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58694&nX40_KEY=4933322&nTrefferzeile=7&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2361db222c0b92f7002928f3ee6c8596"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.22"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 13.12.2000 17.2000.22"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 13.12.2000 17.2000.22"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 13.12.2000 17.2000.22"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:46:05", "Checksum": "957933351abc9005a3e78d0f1a391425", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 13.12.2000 17.2000.22\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\na) L'atto di accusa imputava al ricorrente, per i fatti in rassegna, di avere ripetutamente attuato manipolazioni contabili “al fine di nuocere ai diritti del Comune di __________, in particolare al diritto di prendere decisioni in materia di concessione di crediti e di approvazione di consuntivi sulla base di dati contabili rispondenti ai costi reali delle opere pubbliche, e al diritto alla trasparenza e veridicità della tenuta dei conti e della legalità delle spese, diritti sanciti dalla LOC” (capo n. 1.2 in principio). In nessun punto dell'atto di accusa si rimproverava all'imputato di avere inteso “migliorare la propria situazione”, tanto meno “di sindaco e di capodicastero opere pubbliche” (come ha accertato la prima giudice: sentenza impugnata, consid. 7.3, 12ª e 13ª riga; dispositivo n. 1.1.2, prima riga). Il problema è dunque di sapere, in primo luogo, se l'imputato abbia inteso “nuocere ai diritti del Comune di __________ ” (atto di accusa, n. 1.2 in principio), ciò che la prima giudice ha lasciato indeciso, ritenendo che l'imputato andasse ad ogni modo condannato per l'intenzione di avvantaggiare sé stesso (sentenza, consid. 7.3, 9ª e 10ª riga). Ove ciò non fosse il caso, si pone l'interrogativo di sapere se l'imputato potesse essere condannato – come ha fatto la prima giudice – per l'intenzione di avvantaggiare sé stesso.\nb) Nuocere “al patrimonio altrui” significa aumentare i passivi o impedire un aumento degli attivi, rispettivamente ridurre gli attivi o provocare un aumento dei passivi (Corboz, op. cit., pag. 337, n. 174). Nuocere “ai diritti altrui” significa ledere prerogative inerenti alla personalità (e quindi anche danneggiare economicamente: DTF 83 IV 78 a metà e 79 in alto), ovvero pregiudicare qualsiasi diritto soggettivo o anche solo compromettere possibilità di successo o offendere valori immateriali, come l'amore o l'amicizia (Corboz, loc. cit., n. 175 con rinvii). La questione è pertanto di sapere se l'imputato abbia inteso danneggiare economicamente il Comune o pregiudicarne diritti soggettivi. Poco importa che non si sia verificato alcun danno; decisiva è l'intenzione dell'autore, e sotto questo profilo un dolo eventuale basta (Corboz, op. cit., pag. 337, n. 171 e 172; Trechsel, StGB, Kurzkommentar, 2ª edizione, n. 12 ad art. 251).\nc) Contrariamente a quel che sostiene il ricorrente (memoriale, pag. 10, 2ª riga in alto), intanto, l'art. 251 CP non tutela solo interessi privati. Né si capirebbe perché l'intenzione di nuocere con documenti falsi a un ente pubblico dovrebbe essere sottratto alla portata della norma, salvo ove siano in gioco – ma non è il caso nella fattispecie – interessi meramente fiscali (fanno stato allora norme particolari: DTF 122 IV 30 consid. 3a con riferimenti). A torto il ricorrente reputa altresì che l'art. 251 CP non si applichi a “documenti pubblici allestiti e utilizzati iure imperio” (memoriale, pag. 10, 8ª riga dal basso). A prescindere dal fatto che i documenti pubblici sono esplicitamente menzionati dall'art. 110 n. 2 cpv. 2 CP, la nozione di “documento” non dipende dalla natura pubblica o privata dell'atto, bensì dalla questione di sapere se ci si trovi di fronte a un atto suscettibile di avere valore probatorio o no (Corboz, op. cit., pag. 308, n. 315 segg. con citazioni). La contabilità commerciale è considerata un “documento” in virtù degli art. 957 e 963 CO (Trechsel, op. cit., n. 17 delle note preliminari all'art. 251 CP, sotto la voce Buchhaltung, con citazioni di dottrina), come pure il bilancio (sopra, consid. 1b). “Documento” è anche la contabilità di un Comune, se tenuta secondo i principi generalmente in uso nella pratica commerciale (Schmid in: ZStrR/RPS 95/1978 pag. 283, nota 21). Persino la contabilità di una persona fisica o giuridica non soggetta all'obbligo della contabilità costituisce un “documento” se è tenuta con criteri commerciali (Ferrari in: ZStrR/RPS 112/1994 pag. 163 lett. bb). Nella fattispecie il Comune di __________ gestiva una contabilità a partita doppia sin dal 1988, anche se solo dal 1992 è stato obbligato per legge a adottare un modello unificato dal Cantone (risoluzione 5 luglio 1994 del Consiglio di Stato, act. 1, consid. 3.3.1 in principio). Non vi è quindi ragione per denegare a tale contabilità la qualifica di “documento”.\nd) Più delicata è l'altra argomentazione del ricorrente, secondo cui l'art. 251 CP tutela bensì diritti soggettivi, ma non norme di competenza o di organizzazione contenute nella LOC, le quali non conferiscono diritti in tal senso (ricorso, pag. 10 in alto). L'obiezione è pertinente. Si è già spiegato invero che “nuocere ai diritti altrui” significa ledere diritti soggettivi. Ora, né il diritto “di prendere decisioni in materia di concessione di crediti e di approvazione di consuntivi sulla base di dati contabili rispondenti ai costi reali delle opere pubbliche”, né il diritto “alla trasparenza e veridicità della tenuta dei conti e della legalità delle spese” secondo la legge organica comunale (capo d'accusa n. 1.2) sono diritti che il Comune può esercitare nei confronti di terzi (sulla nozione di diritto soggettivo: Forstmoser/Schluep, Einführung in die Rechtswissenschaft, vol. I, Berna 1992, pag. 137, n. 104 segg.). Non si tratta dunque, dal punto di vista del Comune, di diritti soggettivi, bensì di norme organiche. E l'inosservanza di regole che disciplinano il funzionamento di una corporazione assume valenza penale solo ove sia intesa appunto – foss'anche solo con dolo eventuale – a recare pregiudizio alle finanze o ad altri diritti soggettivi della corporazione medesima. Resta da esaminare se estremi del genere si riscontrino nelle irregolarità rimproverate al ricorrente (capi d'accusa n. 1.2.1 a 1.2.8)."}