{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-12-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-22_2000-12-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58694&nX40_KEY=4933322&nTrefferzeile=7&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2361db222c0b92f7002928f3ee6c8596"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.22"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 13.12.2000 17.2000.22"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 13.12.2000 17.2000.22"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 13.12.2000 17.2000.22"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:46:05", "Checksum": "957933351abc9005a3e78d0f1a391425", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 13.12.2000 17.2000.22\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nb) L'art. 251 CP non reprime solo la falsificazione di un documento (falso materiale), ma anche la redazione di un documento dal falso contenuto (falso ideologico). In quest'ultimo caso, nondimeno, la cosiddetta “menzogna scritta” trascende in reato solo ove, dal profilo oggettivo, il documento goda di particolare credibilità per il valore che la legge gli conferisce (bilancio, conto perdite e profitti, inventario: Corboz in ZBJV 131/1995 pag. 551) o per la persona che lo ha redatto (la cui posizione è analoga a quella di un garante: funzionario, notaio, medico, architetto ecc.). Uno scritto può essere un “documento” per certi aspetti e non per altri: una fattura, ad esempio, è impropria in linea di principio – ancorché munita di ricevuta – a dimostrare la veridicità di quanto attesta, ma può essere idonea a provare che le dichiarazioni ivi contenute emanano dal loro autore, onde la punibilità di chi contraffà un tale atto (DTF 121 IV 131 con svariati altri esempi e rinvii di giurisprudenza, richiamati anche in DTF 125 IV 278 consid. bb).\nc) La presidente della Corte di assise ha ritenuto l'imputato colpevole di falsità in documenti per avere inviato al Comune di __________, d'intesa con la __________ Impresa costruzioni SA, fatture su carta intestata di quest'ultima ditta riguardanti opere eseguite in realtà da imprese facenti capo a sé medesimo (sentenza, consid. 7.1). A suo avviso una fattura “fa prova quantomeno dell'identità di chi la emette, ovvero della persona del fatturante”, la quale per il debitore è un elemento essenziale, tanto più ove la fattura sia destinata a entrare fra le “pezze giustificative nel complesso della contabilità”. Tale argomentazione confonde però falso materiale e falso ideologico. Nella fattispecie è pacifico che le fatture allestite dall'imputato non sono il prodotto di una falsificazione, di un'alterazione o di un'imitazione; anzi, sono state redatte proprio d'intesa con la ditta titolare. Non può pertanto farsi questione di falso materiale. Se non che, appunto perché non può farsi questione di falso materiale, nemmeno può dirsi che le fatture in rassegna siano idonee a trarre in inganno circa la persona del loro autore. Un'eventualità del genere è prospettabile solo in caso di falso materiale, non di falso ideologico.\nd) Giovi ribadire, in effetti, che si dà falso materiale quando un documento, così come si presenta, non emana dal suo autore apparente, mentre si dà falso intellettuale (Falschbeurkun-dung) quando un documento contiene affermazioni inveritiere. Solo nel primo caso è possibile un inganno sulla persona dell'autore; nel secondo, può ingannare unicamente il contenuto dell'atto (Corboz, Les principales infractions, Berna 1997, pag. 324, n. 106 e 109 con numerosi rinvii). In concreto il ricorrente non ha falsificato, né alterato, né tanto meno imitato o manipolato fatture della __________ Impresa costruzioni SA. Egli si è limitato a redigere, d'accordo con la __________ Impresa costruzioni SA, fatture che potevano essere emesse solo da tale ditta, l'unica che nei confronti del Comune era responsabile del lavoro svolto, sia per la corretto adempimento del contratto, sia per l'eliminazione di eventuali difetti. Le fatture in sé erano dunque valide. Vietato (dal diritto amministrativo) era se mai il subappalto dei lavori, ma ciò nulla muta all'autenticità delle fatture. Quanto all'ipotesi di un falso ideologico, essa è da scartare già per la circostanza – pacifica – che il contenuto delle fatture riguarda opere realmente eseguite in base al prezzo effettivamente esposto. Nemmeno il contenuto delle medesime risulta perciò inveritiero.\ne) Ne segue che dai capi d'accusa n. 1.1.4, 1.1.5 e 1.1.6 il ricorrente deve essere prosciolto. A tale proposito il ricorso va accolto e la sentenza di assise riformata in applicazione dell'art. 296 cpv. 1 CPP.\n2. Sulla ripetuta falsità in documenti per avere alterato o fatto alterare la contabilità del Comune\nIl ricorrente contesta altresì di avere commesso falsità in documenti per avere alterato o fatto alterare la contabilità del Comune, registrando o facendo registrare costi per opere pubbliche sotto voci estranee, in modo da occultare sorpassi di spesa, evitare richieste di crediti supplementari o approvazioni di conti in sede di consuntivo (capi d'accusa n. 1.2.1 a 1.2.8). Egli si duole che nell'atto di accusa gli si imputava di avere delinquito “al fine di nuocere ai diritti del Comune”, mentre la presidente della Corte lo ha condannato per avere inteso “migliorare la propria posizione di sindaco e di capodicastero” (dispositivo n. 1.1.2). Un conto però è agire al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona (ciò che per altro esula dal caso in esame, ove non sarebbe stato leso alcun diritto soggettivo), un altro è quello di agire per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto. Né si tratta – egli soggiunge – di un'insufficienza dell'atto di accusa, ma di una scelta deliberata del Procuratore pubblico, che ha deciso di procedere per un dolo specifico e non per l'altro. A parere del ricorrente la conclusione può essere solo, in un caso simile, quella del proscioglimento (memoriale, pag. 8 a 11)."}