{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-12-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-22_2000-12-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58694&nX40_KEY=4933322&nTrefferzeile=7&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2361db222c0b92f7002928f3ee6c8596"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.22"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 13.12.2000 17.2000.22"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 13.12.2000 17.2000.22"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 13.12.2000 17.2000.22"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:46:05", "Checksum": "957933351abc9005a3e78d0f1a391425", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 13.12.2000 17.2000.22\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Corte\ndi cassazione e di revisione penale |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nPellegrini, presidente, |\n|\nsegretario: |\nIsotta, cancelliere |\nsedente per statuire sul ricorso per cassazione del 22 maggio 2000 presentato da\n|\n|\n__________, (patrocinato dall'avv. __________)\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla sentenza emanata l'11 aprile 2000 dalla presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano; |\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;\n2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.\nRitenuto\nin fatto: A. Con sentenza dell'11 aprile 2000 la presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano ha dichiarato __________ autore colpevole di ripetuta falsità in documenti per avere, tra il 1990 e il 1992, in qualità di sindaco di __________ e capodicastero delle costruzioni pubbliche,\n– fatturato al Comune, su carta intestata della __________ Impresa costruzioni SA, __________, lavori pubblici eseguiti in realtà, d'intesa con tale ditta, da due società facenti capo a egli medesimo, la __________ SA e la __________ SA (capi d'accusa n. 1.1.4, 1.1.5 e 1.1.6), così come per avere\n– alterato o fatto alterare la contabilità del Comune, registrando o facendo registrare costi per opere pubbliche sotto voci estranee alle relative opere, in modo da occultare sorpassi di spesa, evitare richieste di crediti supplementari o approvazioni di conti in sede di consuntivo (capi d'accusa n. 1.2.1 a 1.2.8).\nB. La presidente della Corte di assise ha ritenuto altresì __________ autore colpevole di ripetuta infedeltà nella gestione pubblica per avere, durante lo stesso periodo, nella sua qualità di sindaco e capodicastero,\n– ottenuto a scopo di indebito profitto da ditte aggiudicatarie di opere comunali il subappalto di tali lavori, rispettivamente fatto eseguire opere comunali da proprie ditte (senza concorso né formale delibera), commissionando interessi suoi con quelli del Comune e recando “danno ideale agli interessi pubblici che doveva salvaguardare” (capo d'accusa n. 2.1), così come per avere\n– fatto eseguire da sue ditte a spese del Comune, in favore di due proprietari che intendevano allacciare i loro fondi alla rete fognaria, un tratto di tubazione non preventivato, fuori del perimetro generale delle canalizzazioni, recando ulteriore danno agli interessi pubblici che doveva salvaguardare (capo d'accusa n. 2.2).\nC. __________ è stato prosciolto invece dall'accusa relativa ad altre falsità in documenti riferite a fatture emesse dalla ditta __________ SA per opere pubbliche eseguite in realtà dalla ditta __________ SA (capi d'accusa n. 1.1.1 a 1.1.3) e planimetrie inveritiere da egli allestite, come architetto, nel quadro di progetti volti ad ampliare l'abitazione di un privato a __________ (capo d'accusa n. 1.3).\nIn applicazione della pena, tenuto conto del lungo tempo trascorso, la presidente della Corte di assise ha inflitto all'imputato 5 mesi di detenzione sospesi condizionalmente per 2 anni, oltre a una multa di fr. 1000.–.\nD. Contro la sentenza citata __________ ha introdotto il 12 aprile 2000 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del ricorso presentati il 22 maggio successivo egli insta per la propria completa assoluzione, lamentando vizi essenziali di procedura e invocando violazioni del diritto federale ai fatti posti alla base della sentenza. Il Procuratore pubblico si è limitato a postulare il rigetto del ricorso, senza formulare osservazioni.\nConsiderando\nin diritto: 1. Sulla ripetuta falsità in documenti per l'emissione di fatture intestate alla __________ Impresa costruzioni SA\nIl ricorrente contesta anzitutto gli estremi della falsità in documenti per quanto riguarda le fatture da egli redatte su carta intestata della __________ Impresa costruzioni SA, d'intesa con quest'ultima (capi d'accusa n. 1.1.4, 1.1.5 e 1.1.6). Ricorda che la prospettiva di un falso materiale “cade già sul nascere”, la creazione di fatture fittizie a nome di un'altra ditta con l'accordo di quest'ultima (mandatum ad scribendum) nulla togliendo alla genuinità del documento. Quanto a un falso ideologico, anche tale ipotesi va scartata poiché semplici fatture non sono documenti in senso penale, né una fattura è un atto idoneo a dimostrare l'identità di chi ha materialmente eseguito un lavoro. In concreto poi tutte le fatture attestano lavori realmente eseguiti e per i quali il Comune ha pagato una giusta mercede. Al riguardo il ricorrente sollecita dunque la propria assoluzione (memoriale, pag. 3 a 7).\na) L'art. 251 CP punisce con la reclusione fino a cinque anni o con la detenzione chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso o altera un documento vero, oppure abusa dell'altrui firma autentica o dall'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio; alla stessa stregua è punito chi attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, come pure chi fa uso a scopo d'inganno di un tale documento (n. 1). Nei casi di esigua gravità può essere pronunciata la detenzione o la multa (n. 2). La disciplina in vigore anteriormente al 1° gennaio 1995 era identica (art. 251 n. 1 e 3 vCP). Identica era anche la nozione di “documento” enunciata dall'art. 110 n. 5 prima frase vCP, salvo che dal 1° gennaio 1995 sono considerati documenti – per legge – anche le registrazioni su supporti di dati e di immagini, se servono allo stesso scopo degli scritti (art. 110\nn. 5 seconda frase CP)."}