Diventa pertanto influente la circostanza che egli non abbia scelto un'altra via, avvalendosi di un documento che riportava anche false generalità. D'altro canto, stando alla sentenza impugnata, a quel momento egli non aveva altre alternative (sentenza, pag. 16). L'uso di documenti di legittimazione contraffatti è peraltro punibile anche secondo l'art. 23 n. 1 cpv. 1 LDDS. Ci si potrebbe nondimeno chiedere se l'infrazione commessa con l'uso della carta di identità falsa assorbisse anche quella di tentata entrata illegale sempre ai sensi dell'art. 21 n. 1 cpv.