b) La sentenza impugnata sfugge alla critica anche su questo punto. Che il ricorrente abbia usato una carta di identità falsa, benché emessa al suo vero nome e con la sua fotografia, è ininfluente. Con un atteggiamento del genere – invero azzardato – egli si è maggiormente esposto al rischio di essere scoperto al momento di varcare il confine a causa del divieto di entrata pendente nei suoi confronti; tale circostanza non è però suscettibile di influire sulla consumazione del reato, ossia sull'applicazione dell'art. 23 n. 1 cpv.