Ciò posto, il primo giudice ha ritenuto il ricorrente colpevole di tentata entrata illegale, essendosi presentato al valico di confine consapevole di essere oggetto di un divieto di entrata ancora valido, senza tuttavia riuscirvi (art. 21 CP), e di entrata illegale ai sensi dell'art. 23 n. 1 cpv. 4 LDDS in relazione all'uso di quel documento, rilevando che anche un documento che contiene le vere generalità e la fotografia del detentore, ma che non viene rilasciato dall'autorità competente, e viene invece ottenuto illegalmente tramite terzi (falsari) dietro pagamento di denaro e quindi con l'illegalità, è punibile. b) La sentenza impugnata sfugge alla critica anche su questo punto.