Risultava pure – sempre secondo il primo giudice – che a carico del ricorrente era pendente in Svizzera un divieto di entrata valido fino al 19 dicembre 1999 e che in Italia era ricercato a livello internazionale per reati finanziari, associazione per delinquere e contrabbando di sigarette. Sempre stando al giudizio di primo grado, il ricorrente ha ammesso di essere stato a conoscenza dell'esistenza a suo carico del divieto di entrata in Svizzera e di essersi procurato la carta di identità grazie ai servizi di un falsario, che dietro pagamento aveva provveduto a farvi apporre la sua fotografia e le sue vere generalità.