A una dichiarazione del genere non si può però tuttavia dare eccessivo peso, considerate le non indifferenti pressioni psicologiche del momento. La natura appellatoria dell'argomentazione è di nuovo palese. Ne discende ancora una volta l'ammissibilità del gravame 2. Dolendosi della condanna per falsa testimonianza, il ricorrente fa valere che anche in questo caso manca la prova del reato. a) Stando alla sentenza impugnata, il ricorrente era stato citato come teste per il 6 dicembre 1996 davanti all'autorità di polizia. Posto di fronte agli ammonimenti di rito, egli si era per finire dichiarato disposto a essere verbalizzato.