b) Invano si cercherebbe nel gravame una qualsiasi sostanziata censura di arbitrio (termine al quale l'impugnativa neppure accenna). A ben vedere il ricorso si esaurisce in un personale esposto dei fatti e in particolare nel contrapporre il proprio apprezzamento delle prove a quello della Corte di assise, come se la Corte di cassazione e di revisione penale fosse un'autorità munita di pieno potere cognitivo anche nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove. Formulato come atto di appello, il ricorso sfugge a un esame di merito a va perciò dichiarato inammissibile.