Riferendosi alla condanna per soggiorno illegale, il ricorrente censura la sentenza impugnata, nella misura in cui il primo giudice ha dato per acquisito che egli avesse stabilmente soggiornato in Svizzera senza essere al beneficio di un valido permesso di dimora. Con una doglianza del genere egli mette in discussione l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove, ovvero affronta un argomento che la Corte di cassazione e di revisione penale esamina soltanto sotto il ristretto profilo dell'arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c CPP). L'accertamento può essere censurato, quindi, solo ove risulti manifestamente insostenibile o in aperto contrasto con gli atti (DTF 124 I 208 consid.