{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-09-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-21_2000-09-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59022&nX40_KEY=4711463&nTrefferzeile=35&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c069d7e6f47511b356cc574c7c302d44"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["17.2000.21"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 14.09.2000 17.2000.21"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 14.09.2000 17.2000.21"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 14.09.2000 17.2000.21"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 00:28:23", "Checksum": "ef1c723f4ef0562b1c7277c19c41ef24", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 14.09.2000 17.2000.21\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\na) Dato che l'espulsione (art. 55 cpv. 1 CP) è catalogata tra le pene accessorie, essa può essere sospesa condizionalmente, indipendentemente dal destino al proposito riservato alla pena privativa della libertà (DTF 114 IV 95 consid. b; 104 IV 22 consid. 2b). Per accordare o negare la sospensione condizionale dell'espulsione è determinante esclusivamente il pronostico fondato sui criteri sanciti dall'art. 41 n. 1 cpv. 1 CP, relativo alla futura condotta in Svizzera del condannato; non occorre invece esaminare se le possibilità di reinserimento sociale siano maggiori in Svizzera o all'estero: tale esame va bensì effettuato, danosene il caso, nell'ambito della sospensione condizionale a titolo i prova previsto dall'art. 55 cpv. 2 CP (DTF 119 IV 195 consid. 3b). Per decidere se la sospensione condizionale sia suscettibile di trattenere l'imputato dal commettere ulteriori nuove infrazioni, il giudice deve effettuare un valutazione globale (DTF 119 IV 195 consid. 3b, 117 IV 3 consid. 2b). Anche in questo ambito il giudice di merito dispone di un ampio potere di apprezzamento; adita mediante ricorso la Corte di cassazione e di revisione penale – come il Tribunale federale – può quindi intervenire, considerando il diritto federale violato, unitamente qualora la Corte giudicante abbia acceduto tale potere di apprezzamento o ne abbia abusato (DTF 119 IV 195 consid. 3b, 117 IV 3 consid. 2b).\nb) Premesso che il ricorrente è cittadino italiano senza legami particolari in Svizzera, ove è venuto per risiedere illegalmente o ove ha commesso altri reati, e che lo stesso ricorrente si era presentato al valico doganale nel corso del 1997 benché fosse consapevole del divieto di entrata, il primo giudice ha stabilito che per impedire la commissione di nuovi reati non si può prescindere dalla pena accessoria (effettiva) dell'espulsione dalla Svizzera per un periodo di tre anni. Formulato preavviso negativo sulla futura condotta del ricorrente, egli ha pertanto rifiutato di sospendere condizionalmente il provvedimento. Ha in estrema sintesi rilevato che la misura amministrativa del divieto di entrata non gli ha impedito di tentare nuovamente di ritornare illegalmente nel nostro paese (sentenza, pag. 18 e 19).\nc) Di fronte ai numerosi reati commessi dal ricorrente e in particolare di fronte all'impossibilità di formulare una qualsiasi prognosi favorevole sulla futura condotta del soggetto, al primo giudice non può essere fatto carico di avere ecceduto o abusato del proprio potere di apprezzamento. Pur confrontato con un divieto di entrata – ancorché d'ordine amministrativo – il ricorrente non ha esitato a cercare di entrare in Svizzera mediante un documento contraffatto. Con ciò ha dimostrato spregiudicatezza oltre che debolezza di carattere. Giustamente la prognosi non poteva che essere negativa. Invero il ricorrente ritiene il provvedimento ingiustificato, considerato che esso verrebbe ad aggiungersi all'espulsione amministrativa di tre anni appena terminata. La durata della sanzione sarebbe in questo caso di 6 anni. L'argomento è specioso. Fosse pertinente il ragionamento, a una persona soggetta a un divieto di entrata d'ordine amministrativo che infrange la LDDS entrando illegalmente in Svizzera nonostante tale provvedimento e per di più con documenti falsi, non potrebbe più essere comminata l'espulsione penale, con la motivazione che essa verrebbe ad aggiungersi a quella amministrativa. Un'ipotesi del genere non merita però ulteriore disamina. Il ricorrente richiama infine la durata del procedimento penale ed assevera che fosse il processo stato celebrato in termini più rapidi, le due espulsioni si sarebbero in gran parte sovrapposte. L'argomento non gli è di giovamento. Certo, non può essere negato che il procedimento non si è concluso in tempi rapidi. Non può però nemmeno essere trascurato che a incidere sulla durata della procedura è stata anche l'opposizione al decreto di accusa (relativo agli altri reati) rivelatasi per finire manifestamente infondata e per certi versi temeraria. Il ricorrente non può pertanto avvalersi della citata circostanza per pretendere maggiore comprensione.\n5. Discende che nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto, siccome manifestamente infondato. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 CPP).\nPer questi motivi,\nrichiamato la LTG\npronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.\n2. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 900.–\nb) spese fr. 100.–\nfr. 1'000.–\nsono posti a carico del ricorrente.\n3. Intimazione a:\n– __________, c/o avv. __________;\n– avv. __________;\n– Procuratore generale avv. __________;\n– Corte delle Assise correzionali di Lugano;\n– Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;\n– Dipartimento delle istituzioni, Casellario, 6501 Bellinzona;\n– Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;\n– Ufficio cantonale degli stranieri, 6501 Bellinzona;\n– Direzione del penitenziario cantonale, 6904 Lugano;\n– Ministero pubblico della Confederazione, 3003 Berna;\nPer la Corte di cassazione e di revisione penale\nIl presidente Il segretario\nN.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo."}