{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-09-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-21_2000-09-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59022&nX40_KEY=4933327&nTrefferzeile=39&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c069d7e6f47511b356cc574c7c302d44"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.21"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 14.09.2000 17.2000.21"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 14.09.2000 17.2000.21"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 14.09.2000 17.2000.21"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:43:11", "Checksum": "746a85509bf17147de4d25cbac9a06d3", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 14.09.2000 17.2000.21\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n3. Riferendosi alla condanna per infrazione all'art. 23 LDDS, il ricorrente fa carico al primo giudice di avere trascurato lo scopo della norma, volta a reprimere chi contraffà documenti falsi o alterati, per sfuggire a dei controlli di polizia. Nella fattispecie, egli spiega, ciò non è il caso, avendo egli usato un documento – ancorché non emanato dall'autorità che ne aveva il potere – risultato essere stato formato su carta vera, con la sua fotografia, i suoi dati generali e addirittura con il numero originale della carta di identità smarrita. Se lo scopo fosse stato quello di ingannare l'autorità di polizia, al quale intendeva presentare il certificato, egli non avrebbe utilizzato un documento del genere, visto che sapeva che nei suoi confronti pendeva un divieto di entrata.\na) Stando alla sentenza impugnata, l'11 giugno 1997 il ricorrente si è presentato al valico doganale di __________–strada a bordo di un veicolo guidato da un conoscente. Al funzionario egli ha presentato una carta di identità italiana, rilasciata a Parma il 18 agosto 1995, risultata essere contraffatta, poiché emessa da un'autorità italiana non competente. Risultava pure – sempre secondo il primo giudice – che a carico del ricorrente era pendente in Svizzera un divieto di entrata valido fino al 19 dicembre 1999 e che in Italia era ricercato a livello internazionale per reati finanziari, associazione per delinquere e contrabbando di sigarette. Sempre stando al giudizio di primo grado, il ricorrente ha ammesso di essere stato a conoscenza dell'esistenza a suo carico del divieto di entrata in Svizzera e di essersi procurato la carta di identità grazie ai servizi di un falsario, che dietro pagamento aveva provveduto a farvi apporre la sua fotografia e le sue vere generalità. Ha pure riferito di avere smarrito la sua carta di identità originale e che non poteva presentarsi alla Questura per ottenerne un'altra, dato che era ricercato (sentenza, pag. 15). Ciò posto, il primo giudice ha ritenuto il ricorrente colpevole di tentata entrata illegale, essendosi presentato al valico di confine consapevole di essere oggetto di un divieto di entrata ancora valido, senza tuttavia riuscirvi (art. 21 CP), e di entrata illegale ai sensi dell'art. 23 n. 1 cpv. 4 LDDS in relazione all'uso di quel documento, rilevando che anche un documento che contiene le vere generalità e la fotografia del detentore, ma che non viene rilasciato dall'autorità competente, e viene invece ottenuto illegalmente tramite terzi (falsari) dietro pagamento di denaro e quindi con l'illegalità, è punibile.\nb) La sentenza impugnata sfugge alla critica anche su questo punto. Che il ricorrente abbia usato una carta di identità falsa, benché emessa al suo vero nome e con la sua fotografia, è ininfluente. Con un atteggiamento del genere – invero azzardato – egli si è maggiormente esposto al rischio di essere scoperto al momento di varcare il confine a causa del divieto di entrata pendente nei suoi confronti; tale circostanza non è però suscettibile di influire sulla consumazione del reato, ossia sull'applicazione dell'art. 23 n. 1 cpv. 4 LDDS. Adempie infatti la fattispecie contemplata dalla norma in rassegna chi entra in Svizzera mediante documenti di legittimazione falsi (Roschacher, Die Strafbestimmungen des Bundesgsetzes über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer (ANAG), Zurigo 1991, pag. 31). Il ricorrente sapeva infatti, comunque sia, di esibire un documento falso, come correttamente previsto nella sentenza impugnata. Diventa pertanto influente la circostanza che egli non abbia scelto un'altra via, avvalendosi di un documento che riportava anche false generalità. D'altro canto, stando alla sentenza impugnata, a quel momento egli non aveva altre alternative (sentenza, pag. 16). L'uso di documenti di legittimazione contraffatti è peraltro punibile anche secondo l'art. 23 n. 1 cpv. 1 LDDS. Ci si potrebbe nondimeno chiedere se l'infrazione commessa con l'uso della carta di identità falsa assorbisse anche quella di tentata entrata illegale sempre ai sensi dell'art. 21 n. 1 cpv. 4 LDDS, ammessa dal primo giudice per il fatto che il prevenuto ha cercato di entrare in Svizzera nonostante il divieto di entrata pendente nei suoi confronti. La risposta sembrerebbe d'acchito negativa. Anche chi contravviene a un divieto di entrata entra illegalmente in Svizzera (Roschacher, op. cit. pag. 31). La questione non merita ulteriore però ulteriore disamina. Dato il numero dei reati commessi, il ricorrente non potrebbe pretendere riduzioni di pena, nemmeno nell'ipotesi a lui più favorevole, ossia se si considerasse l'infrazione come un'entità unica, Anche in questo caso il reato risulterebbe palese.\n4. Il ricorrente si duole della mancata concessione della sospensione condizionale del provvedimento accessorio dell'espulsione."}