{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-09-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-21_2000-09-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59022&nX40_KEY=4933327&nTrefferzeile=39&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c069d7e6f47511b356cc574c7c302d44"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.21"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 14.09.2000 17.2000.21"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 14.09.2000 17.2000.21"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 14.09.2000 17.2000.21"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:43:11", "Checksum": "746a85509bf17147de4d25cbac9a06d3", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 14.09.2000 17.2000.21\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nb) Invano si cercherebbe nel gravame una qualsiasi sostanziata censura di arbitrio (termine al quale l'impugnativa neppure accenna). A ben vedere il ricorso si esaurisce in un personale esposto dei fatti e in particolare nel contrapporre il proprio apprezzamento delle prove a quello della Corte di assise, come se la Corte di cassazione e di revisione penale fosse un'autorità munita di pieno potere cognitivo anche nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove. Formulato come atto di appello, il ricorso sfugge a un esame di merito a va perciò dichiarato inammissibile. Nel prosieguo del gravame il ricorrente insiste nelle proprie tesi, rilevando che il compito di provare che egli abbia stabilmente e ininterrottamente soggiornato in Svizzera spettava in ogni modo all'autorità inquirente e che l'unico indizio a suo carico è costituito dal verbale richiamato nella sentenza impugnata, ove vi è stato l'utilizzo improvvido da parte sua dell'avverbio \"stabilmente\". A una dichiarazione del genere non si può però tuttavia dare eccessivo peso, considerate le non indifferenti pressioni psicologiche del momento. La natura appellatoria dell'argomentazione è di nuovo palese. Ne discende ancora una volta l'ammissibilità del gravame\n2. Dolendosi della condanna per falsa testimonianza, il ricorrente fa valere che anche in questo caso manca la prova del reato.\na) Stando alla sentenza impugnata, il ricorrente era stato citato come teste per il 6 dicembre 1996 davanti all'autorità di polizia. Posto di fronte agli ammonimenti di rito, egli si era per finire dichiarato disposto a essere verbalizzato. Durante la sua deposizione – sempre stando a quanto accertato in sentenza – il ricorrente aveva negato di avere mai visionato un documento confidenziale concernente un'inchiesta condotta dalla polizia a carico suo e di __________; aveva pure negato di essersi trattenuto con quel soggetto nel suo studio nonché con altre persone. Secondo il primo giudice, il ricorrente ha confermato tale versione anche in un successivo verbale, salvo finalmente ammettere di avere parlato con terze persone dell'avv. __________, che egli non conosceva, ma che era menzionato sul documento confidenziale. Ha pure richiamato le precisazione fatte dal ricorrente davanti al magistrato e il documento confidenziale \"resoconto della riunione con il capo gruppo antidroga della polizia cantonale del 26.02.1996 (all. _)\", che __________ ha riferito di avere mostrato al ricorrente nel suo ufficio, da cui risulta in prima pagina il nome dell'avv. __________, che lo stesso accusato ha poi riferito di ricordare e sul quale ha chiesto informazioni. (sentenza, pag.14). Ciò posto, il primo giudice ha ritenuta adempiuta la fattispecie della falsa testimonianza; in occasione della testimonianza del 6 dicembre – egli ha spiegato – l'accusato aveva infatti negato di avere visto il citato documento, benché non poteva avere dimenticato di averlo in precedenza visto, avendo egli per finire ammesso di essersi interessato al nome di __________ e di avere parlato __________ di questa persona chiedendo poi informazioni. Tantomeno – secondo il giudice di merito – egli poteva ignorare che il nome __________, che ha per finire ammesso di ricordare, era menzionato alla prima pagina del documento e che quindi doveva avere visto anche i nomi di __________ e il suo (sentenza, pag. 14).\nb) Il ricorrente sostiene che anche in questa fattispecie non vi è prova alcuna che egli non dicesse la verità, ossia che egli mentisse riferendo di essere convinto che si trattava di un foglio che conteneva o riassumeva dettagli di un'inchiesta della Guardia di Finanza italiana. Non vi è prova– a suo giudizio – che il documento mostratogli da __________ fosse quello che gli agenti intendevano. Come visto, la Corte di assise ha però accertato i fatti in modo completamente diverso, escludendo la buona fede del ricorrente e dando quindi per acquisito che al momento dell'interrogatorio del 6 dicembre 1996 il soggetto non poteva avere dimenticato di avere visionato il documento confidenziale richiamato nella sentenza impugnata. Ora, quel che l'autore di un reato sa o non sa, quello che vuole o l'eventualità delittuosa cui egli consente è un problema legato all'accertamento dei fatti e alla valutazione delle prove (DTF 121 IV 92 consid. 2b con rinvii). Nel ricorso non è però spiegato perché la prima Corte avrebbe errato manifestamente accertando i fatti in modo diverso. Formulato ancora una volta come un atto di appello, il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile. La sentenza impugnata sarebbe al riguardo resistita comunque anche a una libero esame, considerato quanto riferito da __________, ossia di avere mostrato nel proprio ufficio il documento confidenziale al ricorrente (sentenza, pag. 14). Sostenere di avere a quel momento ignorato la reale natura del documento – dopo averne persino parlato diverse con __________ (cfr. il verbale citato a pag. 13 della sentenza) – non è serio.\nd) Il ricorrente fa valere che nella fattispecie non entra in considerazione la falsa testimonianza, già per il fatto che __________ stesso, ossia l'imputato in quel procedimento, aveva per finire confessato. Non vi era pertanto necessità alcuna di chiedergli tale circostanza, se non nell'ottica generale di comprendere l'andamento dei fatti. L'argomentazione cade nel vuoto, dato che l'art. 307 CP e un cosiddetto \"schlichtliches Delikt\", nel senso che il reato è compiuto con la fine della (falsa) testimonianza (Trechsel, Kommentar zum StGB, 2a edizione, art. 307 n. 16), Come visto, ciò è avvenuto in occasione della deposizione del 6 dicembre 1996."}