{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-09-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-21_2000-09-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59022&nX40_KEY=4933327&nTrefferzeile=39&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c069d7e6f47511b356cc574c7c302d44"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.21"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 14.09.2000 17.2000.21"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 14.09.2000 17.2000.21"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 14.09.2000 17.2000.21"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:43:11", "Checksum": "746a85509bf17147de4d25cbac9a06d3", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 14.09.2000 17.2000.21\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Corte\ndi cassazione e di revisione penale |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nPellegrini, presidente, |\n|\nsegretario: |\nIsotta, cancelliere |\nsedente per statuire sul ricorso per cassazione del 17 maggio 2000 presentato da\n|\n|\n__________ (patrocinato dall'avv. __________) |\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla sentenza emanata il 6 aprile 2000 dal presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano nei suoi confronti; |\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione:\n1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione;\n2. Il giudizio sulle spese.\nRitenuto\nin fatto: A. Con sentenza del 6 aprile 2000 il presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano ha riconosciuto __________ autore colpevole di soggiorno illegale, per avere soggiornato in varie località del __________, senza essere al beneficio di un permesso di dimora, autore colpevole di aiuto all'entrata e al soggiorno illegale, per avere ripetutamente ospitato __________ in diverse abitazioni a sua disposizione nel __________, come pure per avere finanziato l'ottenimento di un passaporto falsificato per la stessa, permettendole così di entrare in Svizzera illegalmente, e autore colpevole di falsa testimonianza, per avere rilasciato come teste false dichiarazioni presso il Commissariato di __________. Lo ha inoltre riconosciuto autore colpevole di complicità in falsità in certificati, per avere aiutato __________ a ottenere documenti contraffatti pagandoli fr. 5000.– e autore colpevole di infrazione all'art. 23 della legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri, per avere tentato di entrare in Svizzera, segnatamente a __________, nonostante il divieto di entrata emesso nei suo confronti, rispettivamente facendo uso di una carta d'identità falsa.\nIn applicazione della pena, il presidente della Corte delle assise correzionali ha condannato __________ a 3 mesi di detenzione (computato il carcere preventivo sofferto), sospesi condizionalmente con un periodo di prova di due anni, e all'espulsione effettiva dal territorio svizzero per un tempo di tre anni. Ha inoltre disposto la confisca d quanto sequestrato.\nB. Contro la sentenza di assise __________ ha inoltrato il 12 aprile 2000 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il 17 maggio successivo, egli chiede il proscioglimento dalle imputazioni di entrata illegale, falsa testimonianza e infrazione alla legge sul domicilio e la dimora degli stranieri e, pertanto, la ricommisurazione della pena, ossia la condanna a una multa, subordinatamente a 30 giorni di arresto al massimo. Chiede inoltre che la pena accessoria dell'espulsione sia sospesa condizionalmente. In via subordinata egli postula il rinvio degli atti a una nuova Corte delle assise correzionali per nuovo giudizio.\nC. Con osservazioni del 24 maggio 2000 il Procuratore pubblico ha chiesto la reiezione del ricorso.\nConsiderando\nin diritto: 1. Riferendosi alla condanna per soggiorno illegale, il ricorrente censura la sentenza impugnata, nella misura in cui il primo giudice ha dato per acquisito che egli avesse stabilmente soggiornato in Svizzera senza essere al beneficio di un valido permesso di dimora. Con una doglianza del genere egli mette in discussione l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove, ovvero affronta un argomento che la Corte di cassazione e di revisione penale esamina soltanto sotto il ristretto profilo dell'arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c CPP). L'accertamento può essere censurato, quindi, solo ove risulti manifestamente insostenibile o in aperto contrasto con gli atti (DTF 124 I 208 consid. 4, 174 consid. 2g, 123 I 5 consid. 4a, 121 I 114 consid. 3a, 120 Ia 40 consid. 4b).\na) Il primo giudice ha anzitutto accertato che durante l'inchiesta e l'istruzione formale, il ricorrente ha ammesso di avere soggiornato stabilmente in Svizzera, in particolare nel __________, tra novembre del 1994 e il giorno dell'arresto, senza essere al beneficio di un permesso di dimora. Il prevenuto ha abitato, per finire, in diversi appartamenti (__________e __________) in parte affittati a nome di terzi e segnatamente della società __________ SA (sentenza, pag. 8 e 9 con riferimento ai verbali del 10 dicembre 1996 e del 18 dicembre 1996). Il primo giudice ha soggiunto che le testimonianze assunte nel corso del dibattimento, non hanno consentito di smentire tali dichiarazioni, nel senso che il ricorrente durante quel periodo aveva stabilmente soggiornato il Svizzera. A parte qualche breve viaggio all'estero – sempre secondo il presidente della Corte delle assise correzionali – il ricorrente manteneva in Ticino il centro della sua attività e aveva persino affittato due appartamenti a __________ e a __________ per sé e per la sua amica, in particolare per sfuggire all'autorità giudiziaria italiana (sentenza, pag. 10). Per fare ciò – sempre secondo il giudizio impugnato – il prevenuto si era appoggiato a terzi, segnatamente a __________, tramite il quale aveva acquistato all'inizio del 1995 la __________ SA con sede a __________ per un importo di\nfr. 7'000.–; la società, amministrata da __________, era però rimasta sempre inattiva e serviva da paravento e a far intestare le due vetture acquistate dal ricorrente (sentenza, pag. 10). Il primo giudice ha perciò ritenuto che il ricorrente soggiornasse illegalmente in Svizzera, le poche e brevi assenze all'estero non essendo atte a modificare tale situazione, l'accusato avendo in quel periodo, per l'appunto, come centro delle sue attività il __________, mentre la sua famiglia risiedeva in Italia (sentenza, pag. 11)."}