L'avviso alla polizia si imponeva, indipendentemente dal fatto che la vittima non l'avrebbe ritenuto necessario. Non solo. La ricorrente non poteva abbandonare il luogo del sinistro senza l'autorizzazione della polizia, salvo che lo facesse per l'appunto allo scopo di avvisarla, che cercasse soccorso o che avesse a sua volta bisogno di cure. Se non che, come detto, la ricorrente si è limitata a rimproverare la vittima per il modo di sorpassare la colonna, e poi si è allontanata dal luogo del sinistro senza giustificazione alcuna. In effetti ella non pretende che si fosse premurata di cercare soccorso o che necessitasse a sua volta di assistenza medica.