In altre parole, anche la negligenza è punibile (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 1996, n. 2.4 ad art. 92 LCS). Quali giustificazioni entrano in linea di conto, ad esempio, la necessità urgente per il conducente di ricorrere a cure mediche a causa di lesioni da lui subite o di un serio malessere (al proposito DTF 97 IV 226, 95 IV 152/163), oppure l’allontanamento allo scopo di chiamare la polizia, di sottrarsi alle conseguenze di un eventuale atteggiamento minaccioso di terzi, ecc. (DTF 24 ottobre 1975 in re Z., consid. 4b, pag. 16).