2 dello stesso disposto, se vi sono feriti, le persone coinvolte nell’infortunio, per primi i conducenti dei veicoli, devono avvertire la polizia e non possono abbandonare il luogo senza il suo permesso, salvo che abbiano bisogno di cure o che debbano cercare soccorso o avvertire la polizia. Non è necessario avvertire la polizia, se si tratta solo di escoriazioni o di contusioni lievi; tuttavia, l’autore del danno deve indicare al ferito il nome e l’indirizzo (art. 55 cpv. 2 ONC; DTF 122 IV 359 consid. 3b). Per la realizzazione del reato previsto dall’art. 92 cpv.