Fermo resta in ogni caso che ella si era allontanata dal luogo del sinistro, facendovi ritorno solamente quasi un quarto d'ora dopo. A quel momento il gerente della stazione di servizio già aveva annotato la sua targa, era sopraggiunta la madre della vittima e quest'ultima era in procinto di essere trasportata all'ospedale. Date queste premesse, non è certo sprovvista di fondamento logico la deduzione del Pretore, per il quale ella aveva fatto ritorno probabilmente perché si era accorta che non aveva i dati della motociclista che le sarebbero serviti per la pratica assicurativa. 4. L’art. 92 cpv.