Nella successiva motivazione scritta del 2 maggio 2000 ella ha chiesto il proscioglimento. Sia il Procuratore pubblico che la parte lesa, con scritti del 9 e rispettivamente del 18 maggio 2000, hanno postulato la reiezione del gravame. Considerando in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto, non destinato a rimettere in causa l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove (art. 288 cpv. 1 lett. a CPP; Rapporto della Commissione speciale per l’esame del CPP del 9 novembre 1994, pag. 83 segg.). Problemi del genere sono sindacabili unicamente se il giudizio impugnato denota gli estremi dell’arbitrio (art. 288 cpv.