{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-08-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-20_2000-08-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59023&nX40_KEY=4933329&nTrefferzeile=2&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2da5b89ac2886c585b969ddbba7fa7ba"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.20"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 16.08.2000 17.2000.20"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 16.08.2000 17.2000.20"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 16.08.2000 17.2000.20"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:42:18", "Checksum": "077bb045c1c4c8fb3c25fa45c345052b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 16.08.2000 17.2000.20\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n5. Nel caso concreto la vittima __________ ha riportato nella caduta lesioni che non possono certamente essere considerate insignificanti. Come dichiarato dal teste __________, ella in effetti sanguinava vistosamente da una gamba. L'avviso alla polizia si imponeva, indipendentemente dal fatto che la vittima non l'avrebbe ritenuto necessario. Non solo. La ricorrente non poteva abbandonare il luogo del sinistro senza l'autorizzazione della polizia, salvo che lo facesse per l'appunto allo scopo di avvisarla, che cercasse soccorso o che avesse a sua volta bisogno di cure. Se non che, come detto, la ricorrente si è limitata a rimproverare la vittima per il modo di sorpassare la colonna, e poi si è allontanata dal luogo del sinistro senza giustificazione alcuna. In effetti ella non pretende che si fosse premurata di cercare soccorso o che necessitasse a sua volta di assistenza medica. Non solo. Ella nemmeno si è preoccupata di fornire le proprie generalità alla vittima, la quale è stata in grado unicamente di indicare alla polizia il numero della targa della vettura investitrice, peraltro rilevato dal gerente della stazione di servizio per sua iniziativa prima dell'allontanamento. Confermando pertanto l'imputazione di violazione dei doveri in caso di infortunio il Pretore non ha violato il diritto federale.\n6. Gli oneri del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP).\nPer questi motivi,\nvisto per le spese l'art. 39 lett. d LTG,\npronuncia: 1. In quanto ricevibile, il ricorso è respinto.\n2. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 600.––\nb) spese fr. 100.––\nfr. 700.––\nsono a carico della ricorrente.\n3. Intimazione a:\n– __________\n– avv. __________;\n– __________;\n– Ministero pubblico, Lugano;\n– Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 4;\n– Dipartimento delle istituzioni, Casellario, Bellinzona;\n– Ufficio giuridico della circolazione, Camorino.\nPer la Corte di cassazione e di revisione penale\nIl presidente Il segretario\n|\nQuesto giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 PPF). La dichiarazione di ricorso deve essere presentata alla scrivente Corte entro 10 giorni dalla notificazione del dispositivo; la motivazione entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza motivata (art. 272 PPF). |"}