{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-08-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-20_2000-08-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59023&nX40_KEY=4933329&nTrefferzeile=2&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2da5b89ac2886c585b969ddbba7fa7ba"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.20"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 16.08.2000 17.2000.20"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 16.08.2000 17.2000.20"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 16.08.2000 17.2000.20"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:42:18", "Checksum": "077bb045c1c4c8fb3c25fa45c345052b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 16.08.2000 17.2000.20\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n3. Gli argomenti sollevati dalla ricorrente nel proprio gravame impongono una premessa. In effetti ella sembra dimenticare che le viene imputata l'inosservanza dei doveri in caso di infortunio. Tutte le considerazioni volte ad evidenziare la colpa della vittima per il verificarsi del sinistro sono palesemente inconferenti e senza pregio ai fini del presente giudizio. Per quanto concerne invece il merito della vertenza, le doglianze che ella propone in questa sede sono meramente appellatorie. In effetti ella si limita a giustificare il proprio allontanamento dal luogo dell'incidente con la ricerca di una possibilità di parcheggiare il proprio veicolo in modo da evitare che fosse di intralcio agli altri utenti della strada lasciandola fuoriuscire dall'area del garage __________, rispettivamente con la mancanza di posteggi liberi presso l'Osteria __________, motivo per il quale aveva proseguito sin dove poteva invertire la marcia senza dover oltrepassare la doppia linea di sicurezza. Se non che, tale tesi era già stata proposta al Pretore, per il quale essa non mancava certo di originalità, visto che nelle vicinanze vi sono diverse aree di parcheggio, soprattutto in direzione di __________. Che, poi, l'accusata non si sia interessata particolarmente delle conseguenze riportate dalla vittima –unico accertamento dal Pretore da lei definito arbitrario– è privo di rilievo, determinante essendo il fatto che comunque si era avvicinata a lei per rimproverarla per il modo in cui aveva superato la colonna ferma, ma non le aveva dato le proprie generalità né, tanto meno, interpellato la polizia nonostante disponesse di un apparecchio telefonico mobile. Fermo resta in ogni caso che ella si era allontanata dal luogo del sinistro, facendovi ritorno solamente quasi un quarto d'ora dopo. A quel momento il gerente della stazione di servizio già aveva annotato la sua targa, era sopraggiunta la madre della vittima e quest'ultima era in procinto di essere trasportata all'ospedale. Date queste premesse, non è certo sprovvista di fondamento logico la deduzione del Pretore, per il quale ella aveva fatto ritorno probabilmente perché si era accorta che non aveva i dati della motociclista che le sarebbero serviti per la pratica assicurativa.\n4. L’art. 92 cpv. 2 LCS punisce con la detenzione il conducente che si dà alla fuga dopo aver ucciso o ferito una persona a seguito di un incidente della circolazione. Secondo l’art. 51 cpv. 1 LCS in caso di infortunio, nel quale hanno parte veicoli a motore o velocipiedi, tutte le persone coinvolte devono fermarsi subito. Per il cpv. 2 dello stesso disposto, se vi sono feriti, le persone coinvolte nell’infortunio, per primi i conducenti dei veicoli, devono avvertire la polizia e non possono abbandonare il luogo senza il suo permesso, salvo che abbiano bisogno di cure o che debbano cercare soccorso o avvertire la polizia. Non è necessario avvertire la polizia, se si tratta solo di escoriazioni o di contusioni lievi; tuttavia, l’autore del danno deve indicare al ferito il nome e l’indirizzo (art. 55 cpv. 2 ONC; DTF 122 IV 359 consid. 3b). Per la realizzazione del reato previsto dall’art. 92 cpv. 2 LCS non è necessario un dolo specifico, ossia la specifica volontà di sottrarsi agli obblighi la cui osservanza tale norma intende garantire. Esso può quindi realizzarsi con la semplice assenza volontaria e ingiustificata del conducente. In altre parole, anche la negligenza è punibile (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 1996, n. 2.4 ad art. 92 LCS). Quali giustificazioni entrano in linea di conto, ad esempio, la necessità urgente per il conducente di ricorrere a cure mediche a causa di lesioni da lui subite o di un serio malessere (al proposito DTF 97 IV 226, 95 IV 152/163), oppure l’allontanamento allo scopo di chiamare la polizia, di sottrarsi alle conseguenze di un eventuale atteggiamento minaccioso di terzi, ecc. (DTF 24 ottobre 1975 in re Z., consid. 4b, pag. 16). D’altro canto va rilevato che l’art. 51 LCS non distingue tra lesione grave o leggera né tra danni rilevanti o di poca entità (DTF 122 IV 359 consid. 3b, 95 IV 150 consid. 1, 83 IV 42). La violenza di un urto, anche se non vi sono lesioni apparenti, deve far pensare a lesioni interne; la mancanza della notifica sarebbe scusabile solo laddove l'urto è stato lieve e la vittima ha riportato conseguenze praticamente insignificanti (DTF 122 IV 359 consid. 3b; Bussy/Rusconi, op. cit., n. 2.1 ad art. 51 LCS). La nozione di ferimento comprende in effetti qualsiasi pregiudizio anche lieve dell’integrità fisica (Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrecht, Vol. I, 1984, n. 804, pag. 294). In tal senso viola l’art. 92 cpv. 2 LCS anche il conducente che, trovatosi coinvolto in un incidente senza che vi sia stata colpa da parte sua, si informa superficialmente sulle condizioni della persona che ha fatto cadere e poi, persuasosi rapidamente che essa non ha subito nulla di grave, si allontana senza aver avvertito la polizia né lasciato il suo nome e indirizzo (DTF 103 Ib 101 segg.). L’obbligo di fermarsi, di avvertire e, se necessario, di soccorrere non incombe in effetti solo al conducente che ha o crede di avere provocato un incidente, ma anche a colui che deve presumere, date le circostanze, di esserne stato la causa (Praxis 1996, fascicolo n. 7/8, n. 177 pag. 647 segg.)."}