Da ultimo il ricorrente chiede l'annullamento del dispositivo che riconosce ripetibili per fr. 10'000.– alla controparte, ritenendo che più opportuno e corretto sarebbe stato di rinviare il querelato alla procedura prevista dagli art. 317 segg. CPP. Ora, giusta l'art. 9 cpv. 6 CPP con la decisione sulle spese l'autorità giudica anche se e in che misura debbano essere attribuite ripetibili. Essa dispone, in tale ambito, di un proprio margine di apprezzamento e decide anche in base a criteri di equità (CCRP, sentenze del 23 marzo 2000 in re P., consid. 4, e del 18 febbraio 2000 in re F. e B. S., consid.