pag. 659). Cautela particolare si impone, comunque sia, da parte di chi divulga le proprie asserzioni a un’ampia cerchia tramite un mezzo di diffusione (DTF 124 IV 151 consid. 3b, 116 IV 208 consid. 3b, 105 IV 118 seg. consid. 2a, 104 IV 16 consid. 4b). In un caso del genere, per vero, l’accusato non può confidare ciecamente nelle dichiarazioni di terzi (DTF 124 IV 151 consid. 3b; Rehberg/Schmid, Strafrecht III, 7a edizione, § 44, pag. 309). 5. Nel caso concreto già si è detto in precedenza sulla credibilità dei testi in merito agli atteggiamenti del ricorrente nei confronti degli allievi (consid.