Un accusato porta la prova della verità se stabilisce che quanto proferito corrispondeva alla verità. Egli può addurre anche elementi di prova che non gli erano noti nel momento in cui si è espresso poiché questione determinante è solo quella della veridicità di quanto proposto (DTF 124 IV 150 consid. 3a con riferimenti). Incombe all’accusato addurre quali fossero gli elementi di cui egli disponeva a quel momento (questione di fatto); il giudice deve poi stabilire con libero esame, in diritto, se tali elementi erano sufficienti per credere alla veridicità delle asserzioni (DTF 124 IV 152 consid. 3b in fine; Corboz, La diffamation, in: SJ 114/1992 pag. 659).