3h). 4. Per l’art. 173 n. 2 CP il colpevole del reato di diffamazione non incorre in alcuna pena se prova di avere detto o divulgato cose vere oppure prova di avere avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede. Il colpevole non è ammesso a fare la prova della verità ed è punibile se le imputazioni sono state proferite o divulgate senza che siano giustificate nell'interesse pubblico o da altro motivo sufficiente, prevalentemente nell'intento di fare della maldicenza, in particolare quanto si riferiscono alla vita privata o alla vita famigliare (art. 173 n. 2 CP). Un accusato porta la prova della verità se stabilisce che quanto proferito corrispondeva alla verità.