1'500.– ciascuno. Statuendo sulle opposizioni, con sentenza del 26 novembre 1999 il Pretore della Giurisdizione di __________ ha prosciolto __________ dall'imputazione di diffamazione, imponendo ad __________ il versamento a questi di fr. 10'000.– a titolo di ripetibili, mentre ha confermato l'imputazione di diffamazione a carico di __________ e di __________, infliggendo loro una multa di fr. 500.– ciascuno e ponendo a loro carico fr. 2'500.– di ripetibili ciascuno da versare ad __________. C. Contro il giudizio del Pretore __________ e __________ e __________ hanno inoltrato la dichiarazione di ricorso per cassazione il 29 novembre 1999.