{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-08-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-1_2000-08-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59054&nX40_KEY=4933329&nTrefferzeile=1&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "9e71174b2f3de70aafdd5998c809590a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 16.08.2000 17.2000.1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 16.08.2000 17.2000.1"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 16.08.2000 17.2000.1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:42:19", "Checksum": "a217dfc03496a5a792c8605af7f47288", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 16.08.2000 17.2000.1\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n10. I ricorrenti affermano che è chiaramente arbitraria e in chiara contraddizione con le risultanze processuali la conclusione del Pretore, per il quale il fatto che il maestro __________ entrava negli spogliatoi per regolare –a suo dire– la doccia e l'episodio in cui aveva voluto constatare se effettivamente una ragazzina fosse indisposta non rappresentava tendenze pedofile. Orbene, per quanto concerne la questione della presenza del maestro __________ negli spogliatoi, il Pretore ha ritenuto possibile che il maestro si preoccupasse dell'ordine e di regolare in modo conveniente la doccia. Al proposito egli ha comunque soggiunto che la maestra di ginnastica __________ non l'aveva mai visto entrare nelle docce, anche se non era sempre presente. Secondo il primo giudice, sull'opportunità di tali interventi si poteva anche discutere e l'episodio della ragazzina indisposta, ove la reazione del maestro era fuori luogo, lasciava denotare semmai un certo cattivo gusto e poco criterio, ma ciò non poteva ancora significare che lo si potesse considerare un pedofilo (consid. 7 pag. 17). Certo, la conclusione cui è giunto il Pretore può anche essere opinabile, se esaminata alla luce delle testimonianze invocate dai ricorrenti nel loro gravame. Ma, come già si è visto, opinabile non significa ancora che essa è arbitraria o destituita di qualsiasi fondamento. Per quanto concerne gli atteggiamenti nei confronti degli allievi, che andavano dalle urla, ricatti o castighi umilianti sino alle sberle, colpi con le nocche o al prendere per il collo un allievo, a parte il fatto che i ricorrenti si limitano a riprendere quanto accertato dal Pretore (consid. 3h), va detto che questi ha addebitato al maestro di avere tenuto in genere un comportamento tale da incutere timore. Che si sia invece trattato di atteggiamenti di violenza fisica e psicologica, come essi sostengono, è nuovamente mera interpretazione da loro data alle varie testimonianze. E, infine, che le qualifiche di \"pazzo\" e \"perverso\" possono anche costituire giudizi di valore, nulla modifica alle altre ben più gravi affermazioni diffamatorie da essi proferite durante il colloquio.\n11. La ricorrente __________ rimprovera al Pretore l'errata applicazione degli art. 173 e 176 CP, nella misura in cui è stata condannata per avere annuito durante la conversazione del marito con la teste __________ in occasione dell'incontro. Secondo gli accertamenti del Pretore, la teste ha avuto l'impressione che la ricorrente condivideva le affermazioni del coniuge (consid. 6 pag. 15 cpv. 2). Gli argomenti addotti in questa sede non giovano. In effetti il Pretore ha pure accertato che dalla deposizione della teste risultava comunque che la ricorrente non si era limitata ad annuire, ma che pure lei aveva pronunciato affermazioni lesive dell'onore (consid. 6 pag. 16 cpv. 3). Su questo accertamento la ricorrente non spende una parola. Per il resto la ricorrente si limita a congetture, senza provare che l'interpretazione data dal Pretore all'impressione che ha tratto la teste sia arbitraria.\n12. I ricorrenti si dolgono altresì del fatto che il Pretore ha inflitto ad entrambi la stessa pena, senza tenere conto della gravità delle affermazioni, o presunte tali, proferite dall'uno o dall'altra. Inoltre, a loro dire il primo giudice ha ignorato le circostanze in cui il fatto è avvenuto, ossia in un'abitazione privata e alla presenza di una sola persona. Che, poi, le affermazioni abbiano raggiunto una vasta cerchia di persone, non può certo essere loro addebitato. Anche su questo punto il ricorso si rivela privo di fondamento. Intanto già si è visto che, oltre ad annuire durante il racconto del marito, __________ ha a sua volta pronunciato affermazioni lesive dell'onore. Ragione per la quale non si vede il motivo di una differenziazione delle pene pecuniarie. Inoltre perché già riducendo le multe da fr. 1'500.– a fr. 500.– il Pretore si è ampiamente discostato da quanto proposto nei decreti di accusa. E, infine, perché le multe inflitte si situano ampiamente entro i limiti inferiori previsti dalla legge (art. 48 n. 1 CP) e, data la rilevanza e la gravità delle affermazioni lesive dell'onore, non giustificano un'ulteriore riduzione. Né regge il confronto con la multa di fr. 400.– inflitta alla madre che aveva accusato alla televisione un maestro di essere un boia e di martirizzare dei bambini indifesi (DTF 124 IV 149). Accusare in effetti un maestro di istinti e comportamenti pedofili costituisce diffamazione ben più grave di quella cui si riferiscono i ricorrenti.\nIII. Sulle spese e ripetibili\n13. Il parziale accoglimento del ricorso di __________ limitatamente alle ripetibili riconosciute dal Pretore a carico di __________ giustifica di addossare parzialmente gli oneri processuali del presente giudizio a quest'ultimo, che si è opposto alla riduzione (art. 15 cpv. 1 CPP). Per quanto concerne i ricorrenti __________ e __________, gli oneri processuali vanno a loro carico, data la soccombenza integrale in questa sede (art. 9 cpv. 1 CPP). Per quanto concerne le ripetibili avanti la Corte di cassazione e di revisione penale (art. 9 cpv. 6 CPP), __________ dovrà versare ad __________, che per presentare le osservazioni si è avvalso dell'assistenza di un legale, un'indennità commisurata alla soccombenza sul merito del ricorso. __________ e __________ a loro volta dovranno versare ad __________, pure assistito da un patrocinatore in questa sede, un'equa indennità, data la loro soccombenza.\nPer questi motivi,\nvisto per le spese l'art. 39 lett. d LTG,\npronuncia: 1. Il ricorso di __________ è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è riformata come segue:\nI.3. § __________ è tenuto a versare ad __________ la somma di fr. 6'000.–– a titolo di ripetibili.\nPer tutto il resto essa resta immutata."}