{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-08-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-1_2000-08-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59054&nX40_KEY=4933329&nTrefferzeile=1&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "9e71174b2f3de70aafdd5998c809590a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 16.08.2000 17.2000.1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 16.08.2000 17.2000.1"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 16.08.2000 17.2000.1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:42:19", "Checksum": "a217dfc03496a5a792c8605af7f47288", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 16.08.2000 17.2000.1\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\na) La procedura penale moderna è governata dal principio accusatorio. L’atto di accusa –e, analogamente, il decreto di accusa– assume una doppia funzione: da un lato circoscrive l’oggetto del processo e del giudizio, dall’altro garantisce i diritti della difesa, in modo che l'imputato possa adeguatamente far valere le sue ragioni (DTF 120 IV 348 consid. 2b, 116 Ia 455 consid. cc, 103 Ia 6 consid. 1b: Hauser/ Schweri, Schweizerisches Srafprozessrecht, 3ª edizione, pag. 162 n. 6 segg. e pag. 164 n. 16). Il principio accusatorio – come il principio dell’immutabilità, che tutela l’identità fra atto di accusa e oggetto del giudizio – è disciplinato dal diritto cantonale (DTF 112 IV 71 consid. 4a), ma anche dal diritto federale nella misura in cui garanzie minime sgorgano dal diritto di essere sentito (DTF 116 Ia 455 consid. cc). L’identità tra atto di accusa e oggetto del giudizio non deve essere spinta all’accesso, fino a esigere una letterale corrispondenza terminologica (CCRP, sentenze del 21 ottobre 1999 in re B., consid. 2a, e del 22 dicembre 1992 in e B. e P., consid. 2d, con riferimenti a Rep. 1985 pag. 199; DTF del 20 febbraio 1998 in re A. P., consid. 2a/bb). Il principio accusatorio è leso, tuttavia, quando il giudice si fonda su una fattispecie diversa da quella che figura nell’atto di accusa, e ciò senza che l’imputato abbia avuto la possibilità di esprimersi previamente sull’atto di accusa adeguatamente e tempestivamente completato o modificato (DTF 116 Ia 455 consid. cc; Hauser/Schweri, op. cit., pag. 192 n. 7 e pag. 195 n. 19; CCRP, sentenze del 3 maggio 2000 in re M., consid. 2, del 21 ottobre 1999 cit. e del 24 marzo 1998 in re C., consid. 1a).\nb) Nel caso concreto risulta dalla sentenza che il tema del processo era stato circoscritto dal Pretore all'inizio del dibattimento. Esso si riferiva a quanto comunicato dai ricorrenti a __________ in occasione dell'incontro avvenuto l'ultimo martedì del mese di aprile 1998, tant'è che il patrocinatore, all'inizio dell'arringa, aveva precisato che le imputazioni nei confronti dei patrocinati contenute nel decreto di accusa erano solo quelle relative alla querela del 27 maggio 1998, mentre delle altre il Procuratore pubblico non aveva tenuto conto (consid. 5). Non solo. Nel proprio giudizio il Pretore ha riportato quanto dichiarato dalla teste __________ nel corso dell'interrogatorio del 9 luglio 1998 e poi confermato al pubblico dibattimento poiché i ricorrenti negavano di averle parlato in modo da rendere sospetto il maestro __________ di essere una persona immorale, perversa, violenta e con istinti e comportamenti pedofili. In altre parole, quanto riferito e confermato dalla teste __________ è stato ripreso nella sentenza allo scopo di suffragare la conclusione che la concordanza delle due dichiarazioni escludevano che ella poteva essersi inventato tutto ciò che aveva detto (consid. 6). Del resto poi non risulta dal verbale del dibattimento (pag. 18 segg.) che la difesa abbia mai eccepito nel corso dell'interrogatorio della teste __________ che le domande poste e le dichiarazioni rilasciate esulavano dalla tematica del procedimento. E, per finire, va rilevato che il dispositivo di condanna si riferisce unicamente a quanto indicato nei decreti di accusa. La censura si rivela pertanto priva di fondamento.\n9. A mente dei ricorrenti il Pretore è incorso nell'arbitrio nel ritenere degna di fede la teste __________, nonostante essi avessero in gran parte negato di avere proferito quanto loro imputato, sia perché si trattava di una persona chiaramente di parte, in quanto promotrice e coordinatrice del comitato a favore del maestro __________, sia perché le sue deposizioni erano contraddittorie e contraddette da altri testi. Orbene, che la teste __________ si sia data da fare per sostenere il maestro __________ risulta già dal giudizio impugnato (consid. D ed E), mentre è affermazione dei ricorrenti, che non trova riscontro alcuno negli atti, che il suo intento era quello di denigrarli. Del resto non va dimenticato che oggetto del giudizio sono le espressioni utilizzate dai ricorrenti in occasione dell'incontro con la teste avvenuto a casa loro l'ultimo martedì del mese di aprile 1998, da lei descritte in occasione dell'interrogatorio del 9 luglio 1998 (act. 18) e confermate al dibattimento. Già si è visto che il Pretore ha accertato che ella non poteva essersi inventato tutto quanto da lei narrato. Per quanto concerne le pretese contraddizioni, da un lato i ricorrenti si limitano a sostenere che il fatto che sia stata smentita da altri testi non è di importanza secondaria, ma non sostanziano ulteriormente la loro censura né spiegano perché nel ritenere che le imprecisioni e incoerenze in cui era incorsa non lasciassero concludere che la teste __________ avesse dichiarato il falso il primo giudice sia incorso in una valutazione arbitraria delle sue dichiarazioni. Dall'altro, proprio in merito all'accusa di avere reso sospetto il querelante di comportamenti pedofili, i ricorrenti travisano completamente il contenuto del giudizio impugnato poiché la teste in oggetto ha esplicitamente e inequivocabilmente attribuito l'affermazione ad essi (act. 18 pag. 4) e perché un'ulteriore querela penale è stata sporta da __________ il 27 maggio 1998 sia contro di essi, sia contro __________ \"… anche per queste affermazioni…\" (cfr. act. 10 pag. 3 in fine e sentenza consid. F). Né, infine, i ricorrenti indicano perché il fatto che __________ si sarebbe assunto le spese dei colloqui della teste __________ con il proprio patrocinatore a seguito della querela inoltrata contro di lei da __________ sarebbe circostanza tale da renderla inaffidabile, contrariamente a quanto ha ritenuto il Pretore (consid. 6 pag. 15 in basso e 16 in alto)."}