{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-08-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-1_2000-08-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59054&nX40_KEY=4933329&nTrefferzeile=1&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "9e71174b2f3de70aafdd5998c809590a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 16.08.2000 17.2000.1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 16.08.2000 17.2000.1"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 16.08.2000 17.2000.1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:42:19", "Checksum": "a217dfc03496a5a792c8605af7f47288", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 16.08.2000 17.2000.1\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n6. La reiezione del ricorso proposto contro il proscioglimento di __________ dall'imputazione di diffamazione rende superflua la pronuncia relativa alle ripetibili chieste per il procedimento avanti il Pretore. Da ultimo il ricorrente chiede l'annullamento del dispositivo che riconosce ripetibili per fr. 10'000.– alla controparte, ritenendo che più opportuno e corretto sarebbe stato di rinviare il querelato alla procedura prevista dagli art. 317 segg. CPP. Ora, giusta l'art. 9 cpv. 6 CPP con la decisione sulle spese l'autorità giudica anche se e in che misura debbano essere attribuite ripetibili. Essa dispone, in tale ambito, di un proprio margine di apprezzamento e decide anche in base a criteri di equità (CCRP, sentenze del 23 marzo 2000 in re P., consid. 4, e del 18 febbraio 2000 in re F. e B. S., consid. 7). Nella fattispecie il Pretore ha fissato le ripetibili tenendo conto di un presumibile dispendio di tempo di 50 ore almeno. Infatti il patrocinatore del querelato non solo aveva dovuto partecipare ad alcuni interrogatori, anche a Lugano, ma anche partecipare al pubblico dibattimento, protrattosi dalle 09.00 alle 19.00 del 24 novembre e dalle 14.00 alle 17.30 del 25 novembre 1999, e presenziare alla comunicazione orale del giudizio il giorno successivo. Se non che, riconoscendo ripetibili per fr. 10'000.–, il primo giudice ha violato gli art. 33 e 37 TOA, i quali prevedono che per i processi davanti al Pretore è dovuto un onorario fino a fr. 3'000.– e che per l'assistenza durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione del dibattimento l'avvocato ha diritto di esporre un onorario che non potrà in nessun caso eccedere quella massimo previsto dagli articoli precedenti. Nel caso concreto, ritenuto che il procedimento non era particolarmente impegnativo, di modo da giustificare l'applicazione dell'art. 41 TOA, si ritiene equa un'indennità di fr. 6'000.– per il patrocinio del querelato nella fase istruttoria e dibattimentale. Su questo punto il ricorso merita pertanto parziale accoglimento, mentre la richiesta di aumento delle ripetibili a carico di __________ e __________ da fr. 2'500.– a fr. 4'916.– ciascuno viene respinta, posto che il ricorrente la giustifica unicamente in relazione alla pretesa totale di fr. 14'747.50, da suddividersi tra tutti i querelati in ragione di 1/3 ciascuno, e che l'importo riconosciuto dal Pretore appare equo rispetto alla non eccessiva difficoltà del procedimento contro i coniugi __________, concernente peraltro i medesimi fatti.\nII. Sul ricorso di __________ e __________\n7. Premesso che gli accusati negavano di avere reso sospetto il maestro __________ di essere una persona immorale, perversa, violenta e con istinti e comportamenti pedofili in occasione del colloquio con la teste __________, il Pretore, esaminata la deposizione resa in fase istruttoria e dibattimentale da costei, ha accertato che non sussisteva motivo di ritenere che avesse inventato tutto quanto da lei narrato. Vero era che su tre episodi era stata smentita, ma si trattava di imprecisioni che non si riferivano ai fatti in discussione e non tali da far ritenere che avesse dichiarato il falso nel descrivere il contenuto del colloquio avuto con gli accusati (consid. 6). Il Pretore ha altresì accertato che dagli atti non risultava provato quanto da loro affermato, sia perché se anche il querelante era entrato negli spogliatoi per regolare –a suo dire– la doccia, ciò non significava assolutamente che avesse delle tendenze pedofile, sia perché non erano provati gli episodi di rapporti sessuali sulla cattedra, di violenze nei confronti della moglie, la tendenza a praticare lo scambio di coppie e lo strip–poker, nonché la condanna per telefonate oscene. Né le avances riferite da colleghe del querelante nei loro confronti erano sufficienti per qualificarlo di immorale (consid. 7).\n8. I ricorrenti asseverano che il Pretore ha violato il principio accusatorio e quello dell'immutabilità dell'accusa poiché ha posto a fondamento del proprio giudizio affermazioni riferite dalla teste __________ che non si riferivano al comportamento tenuto da __________ nei confronti degli allievi, come esplicitamente indicato nel decreto di accusa."}