{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-08-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-1_2000-08-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59054&nX40_KEY=4933329&nTrefferzeile=1&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "9e71174b2f3de70aafdd5998c809590a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 16.08.2000 17.2000.1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 16.08.2000 17.2000.1"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 16.08.2000 17.2000.1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:42:19", "Checksum": "a217dfc03496a5a792c8605af7f47288", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 16.08.2000 17.2000.1\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n3. Il ricorrente afferma che arbitrariamente il Pretore ha assolto __________ fondandosi sulle deposizioni di sette genitori, i quali avevano riferito per sentito dire, affermando che la testimonianza dell'ispettore __________ non era atta ad inficiare quanto riferito dagli altri testi e dimenticando la deposizione __________, responsabile dell'ufficio cantonale dell'insegnamento primario, che la confermava e rafforzava. Ora, a fronte degli argomenti ricorsuali, è bene ricordare che per incorrere nell’annullamento una sentenza deve essere arbitraria –o anche solo erronea, ove l’autorità di ricorso sia munita di pieno potere cognitivo– nel suo esito, non soltanto nella motivazione (DTF 123 I 5 consid. 4a, 122 II 130 consid. 2a, 122 I 253 consid. 6c, 61 consid. 3a, 120 Ia 369 consid. 5a). Orbene, nel proprio gravame il ricorrente si dilunga nel discutere le singole deposizioni dei testi assunti al dibattimento, esprimendo giudizi, critiche e valutazioni sulla loro rilevanza, consistenza e credibilità, aggiungendo ulteriori dettagli e osservazioni. Certo, i genitori degli allievi di __________ hanno sostanzialmente riferito quanto veniva loro raccontato succedeva a scuola dai figli. Ma d'altro canto non può essere negato che gli epiteti \"asino\", \"scemo\" o espressioni del tipo \"non sei in grado di fare niente\" usati da __________ quando ritornava a casa da scuola, ma mai usati in casa, come riferito dalla teste __________, (sentenza consid. 3a), oppure ancora gli episodi dei pantaloni bagnati perché il maestro non aveva permesso di recarsi alla toilette narrati dal teste __________ (sentenza consid. 3f) costituiscono constatazioni dirette. Ma tant'è; prese nel loro insieme, le testimonianze dei genitori degli allievi riportate in sentenza dal Pretore non rendono arbitraria la conclusione che a volte il ricorrente aveva fatto uso di insulti, dato sberle o colpi con le nocche e che in genere aveva tenuto un atteggiamento tale da incutere timore agli allievi (sentenza consid. 3h). Quand'anche si dovesse tenero contro delle testimonianze __________ e __________ –quest'ultima peraltro non completamente ignorata come pretende il ricorrente, dal momento che il Pretore ha riferito di \"altri testi\", menzionando in particolare la deposizione __________ (consid. 3h)– la sostanziale convergenza di quelle dei genitori di allievi riportate in sentenza avvalora la conclusione del primo giudice, per il quale il fatto che essi avevano dichiarato di non avere mai sentito rimproveri di quel tipo nei confronti del maestro non implicasse che tali fatti non fossero avvenuti né inficiava la credibilità degli altri testimoni che ne erano venuti a conoscenza e ne avevano riferito (consid. 3h).\n4. Per l’art. 173 n. 2 CP il colpevole del reato di diffamazione non incorre in alcuna pena se prova di avere detto o divulgato cose vere oppure prova di avere avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede. Il colpevole non è ammesso a fare la prova della verità ed è punibile se le imputazioni sono state proferite o divulgate senza che siano giustificate nell'interesse pubblico o da altro motivo sufficiente, prevalentemente nell'intento di fare della maldicenza, in particolare quanto si riferiscono alla vita privata o alla vita famigliare (art. 173 n. 2 CP). Un accusato porta la prova della verità se stabilisce che quanto proferito corrispondeva alla verità. Egli può addurre anche elementi di prova che non gli erano noti nel momento in cui si è espresso poiché questione determinante è solo quella della veridicità di quanto proposto (DTF 124 IV 150 consid. 3a con riferimenti). Incombe all’accusato addurre quali fossero gli elementi di cui egli disponeva a quel momento (questione di fatto); il giudice deve poi stabilire con libero esame, in diritto, se tali elementi erano sufficienti per credere alla veridicità delle asserzioni (DTF 124 IV 152 consid. 3b in fine; Corboz, La diffamation, in: SJ 114/1992 pag. 659). Cautela particolare si impone, comunque sia, da parte di chi divulga le proprie asserzioni a un’ampia cerchia tramite un mezzo di diffusione (DTF 124 IV 151 consid. 3b, 116 IV 208 consid. 3b, 105 IV 118 seg. consid. 2a, 104 IV 16 consid. 4b). In un caso del genere, per vero, l’accusato non può confidare ciecamente nelle dichiarazioni di terzi (DTF 124 IV 151 consid. 3b; Rehberg/Schmid, Strafrecht III, 7a edizione, § 44, pag. 309).\n5. Nel caso concreto già si è detto in precedenza sulla credibilità dei testi in merito agli atteggiamenti del ricorrente nei confronti degli allievi (consid. 3). Nel momento in cui ha redatto e diffuso l'interpellanza, __________ aveva raccolto le lamentele dei cognati __________ e __________, genitori di __________, e dei genitori di altri due bambini, che frequentavano la prima elementare assieme a questi (__________e __________). Riconoscendo che il querelato aveva agito perseguendo uno scopo eminentemente pubblico, ossia non solo a tutela del suo nipote, ma anche di tutti gli allievi (attuali e futuri) del maestro, il Pretore ha correttamente ritenuto che egli aveva avuto un motivo sufficiente per agire. Non solo. Il querelato aveva riferito fatti veri, accaduti, e l'aveva fatto per il bene del nipote e per quello dei bambini e generale e della scuola, e non per fare dell'inutile e malevole maldicenza. Anche se –come rettamente ritenuto dal Pretore– sui modi si potrebbe dissentire, ciò non costituisce motivo sufficiente per annullare il giudizio impugnato su questo punto."}