{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-08-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-1_2000-08-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59054&nX40_KEY=4933329&nTrefferzeile=1&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "9e71174b2f3de70aafdd5998c809590a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 16.08.2000 17.2000.1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 16.08.2000 17.2000.1"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 16.08.2000 17.2000.1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:42:19", "Checksum": "a217dfc03496a5a792c8605af7f47288", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 16.08.2000 17.2000.1\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nC. Contro il giudizio del Pretore __________ e __________ e __________ hanno inoltrato la dichiarazione di ricorso per cassazione il 29 novembre 1999. Nella successiva motivazione scritta del 28 dicembre 1999 __________ ha chiesto in via principale che __________ venga riconosciuto autore colpevole di diffamazione e che gli siano attribuiti fr. 4'916.– per ripetibili di prima sede; in via subordinata il rinvio di __________ alla procedura prevista dagli art. 317 segg. CPP per le spese legali e il riconoscimento di un'indennità per ripetibili per il procedimento avanti il Pretore. Per quanto concerne __________ e __________, egli chiesto che siano tenuti a versargli fr. 4'916.– ciascuno a titolo di ripetibili di sede pretorile. Nella motivazione scritta del 3 gennaio 2000 __________ e __________ hanno chiesto l'annullamento del giudizio impugnato. Con osservazioni del 26 e del 30 gennaio 2000 __________ e __________, rispettivamente __________ hanno chiesto la reiezione del ricorso di __________. A sua volta, con osservazioni del 31 gennaio 2000 __________ ha postulato la reiezione del ricorso di __________ e __________. Il Procuratore pubblico ha comunicato con scritti del 31 gennaio 2000 di rimettersi al giudizio della Corte di cassazione e di revisione penale.\nConsiderando\nin diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto, non destinato a rimettere in causa l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove (art. 288 cpv. 1 lett. a CPP; Rapporto della Commissione speciale per l’esame del CPP del 9 novembre 1994, pag. 83 segg.). Problemi del genere sono sindacabili unicamente se il giudizio impugnato denota gli estremi dell’arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c CPP). Arbitrario non significa tuttavia opinabile o finanche erroneo, bensì chiaramente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (Rep. 1990 pag. 352 consid. 1, pag. 360 consid. 2.2a; sulla nozione di arbitrio: DTF 125 I 168 consid. 2a, 124 I 316 consid. 5a, 123 I 5 consid. 4a, 121 I 114 consid. 3a, 120 Ia 40 consid. 4b).\nI. Sul ricorso di __________\n2. A mente del Pretore l'interpellanza redatta, presentata e diffusa da __________, nella quale si rimproverava al maestro __________ di insultare gli allievi, di infliggere loro castighi umilianti e di tenere comportamenti maneschi aveva carattere diffamatorio (sentenza consid. 1). Il primo giudice ha non di meno ritenuto che, seppure il querelato avesse agito perché spinto ad interessarsi del caso per la presenza del nipote __________ fra gli allievi, l'intervento non era sprovvisto di interesse pubblico. Innanzitutto perché egli aveva agito a non solo a tutela e nell'interesse del nipote, ma anche di tutti gli allievi, anche futuri, e inoltre, quand'anche avesse agito solo per difendere il nipote, aveva comunque un motivo sufficiente per agire (sentenza consid. 2). Fondandosi segnatamente sulle deposizioni testimoniali __________, __________, __________, __________, __________, __________, genitori di alcuni allievi, raccolte al pubblico dibattimento, il Pretore ha altresì accertato che i fatti riferiti da __________ potevano essere considerati veri (sentenza consid. 3a–h)."}