aveva motivo alcuno per risistemare una cinta di cui da anni chiedeva l'allontanamento. Ora, a ben vedere, il ricorrente si limita a contrapporre agli elementi di fatto accertati dal Pretore le proprie deduzioni personali e il proprio apprezzamento, come se argomentasse davanti a un'autorità munita di pieno potere cognitivo e non solo di diritto. Ciò è palesemente inammissibile; incombeva al ricorrente di illustrare come, dove e perché il primo giudice sarebbe incorso, oltre che in presunti errori di valutazione, in sbagli o in mancanza qualificate.