Nuovi documenti o nuove prove non sono quindi ricevibili (Rep. 1973 pag. 240 consid. 7; da ultimo: CCRP, sentenza del 18 febbraio 2000 in re F., consid. 1). La fotocopia della lettera 10 giugno 1997 dell'ing. __________ al patrocinatore della parte civile e la fotocopia degli atti di misurazione, catastale, annessi al ricorso, non possono dunque essere considerati ai fini del giudizio. 2. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto, non destinato a rimettere in causa l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove (art. 288 cpv. 1 lett. a CPP; Rapporto della Commissione speciale per l’esame del CPP del 9 novembre 1994, pag. 83 segg.).