{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-09-12", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-19_2000-09-12.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59024&nX40_KEY=4933327&nTrefferzeile=52&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1e466b029ecd33c6aee5ecf008ab7332"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.19"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 12.09.2000 17.2000.19"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 12.09.2000 17.2000.19"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 12.09.2000 17.2000.19"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:43:05", "Checksum": "1cc77c6ca93b2d6478b701704ee1bbae", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 12.09.2000 17.2000.19\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n4. Il ricorrente fa carico al primo giudice di avere arbitrariamente ritenuto la sussistenza di elementi di incertezza sulla proprietà ed escluso l'intenzionalità, per lo meno nella forma del dolo eventuale, nell'agire del denunciato __________. Gli argomenti proposti nell'allegato ricorsuale impongono le seguenti precisazioni. Intanto, per incorrere nell’annullamento una sentenza deve essere arbitraria -o anche solo erronea, ove l’autorità di ricorso sia munita di pieno potere cognitivo- nel suo esito, non soltanto nella motivazione (DTF 123 I 5 consid. 4a, 122 II 130 consid. 2a, 122 I 253 consid. 6c, 61 consid. 3a, 120 Ia 369 consid. 5a). Inoltre, quanto l’autore sa o ignora, quello che egli vuole o l’eventualità delittuosa cui egli consente è un dato di fatto, come tale vincolante per la Corte di cassazione e di revisione penale (DTF 122 IV 160, consid. 2b; 118 IV 124 consid. 1, 174 consid. 4, 117 IV 165 consid. 2c, 116 IV 145 consid. 2c, 115 IV 223; CCRP sentenza del 17 dicembre 1997 in re W., consid. 4). A mente del ricorrente il fatto che il denunciato sin dal 1990 aveva chiesto inutilmente l'intervento del Patriziato e del Municipio di __________ per ottenere l'allontanamento della recinzione posta dal denunciante e che nel frattempo era intervenuta la misurazione catastale definitiva dovevano indurlo ad una verifica della reale situazione dei confini prima di procedere alla posa della condotta. Ancora, secondo il ricorrente, non v'è motivo di credere al denunciato quando ha dichiarato che intendeva risistemare il terreno e la cinta, sia perché tra l'intervento avvenuto il 15 e 16 aprile e la constatazione di quanto successo (9 maggio 1998) era trascorso quasi un mese, sia perché non aveva motivo alcuno per risistemare una cinta di cui da anni chiedeva l'allontanamento. Ora, a ben vedere, il ricorrente si limita a contrapporre agli elementi di fatto accertati dal Pretore le proprie deduzioni personali e il proprio apprezzamento, come se argomentasse davanti a un'autorità munita di pieno potere cognitivo e non solo di diritto. Ciò è palesemente inammissibile; incombeva al ricorrente di illustrare come, dove e perché il primo giudice sarebbe incorso, oltre che in presunti errori di valutazione, in sbagli o in mancanza qualificate. In realtà egli non spende una parola per confutare l'accertamento del Pretore, secondo il quale il denunciato si era premurato di accertarsi di non violare la sua proprietà e che riteneva l'intervento compiuto su fondo patriziale. Anzi, proprio il fatto che da anni questi si batteva per ottenere l'allontanamento della recinzione perché, a suo avviso, posata dal ricorrente su fondo patriziale avvalora la tesi del Pretore, secondo il quale egli in buona fede aveva considerato il terreno su cui aveva posato la condotta dell'acqua -per l'appunto- di proprietà del Patriziato (sentenza consid. F in fine). Carente di motivazione idonea per suffragare il preteso arbitrio, il gravame si rivela pertanto irricevibile già riguardo alla pretesa sussistenza del presupposto soggettivo dei reati contemplati nel decreto di accusa.\n5. Gli oneri processuali seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico del ricorrente (art. 15 cpv. 1 CPP), che rifonderà alla controparte, che ha presentato le osservazioni sul ricorso tramite un legale, una congrua indennità per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).\nPer questi motivi,\nvisto le spese l'art. 39 lett. d LTG,\npronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.\n2. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 600.--\nb) spese fr. 100.--\nfr. 700.--\nsono posti a carico del ricorrente, che rifonderà alla controparte fr. 900.-- per ripetibili in questa sede.\n3. Intimazione a:\n– __________;\n– avv. __________;\n– __________;\n– avv. __________;\n– Ministero pubblico, Lugano;\n– Pretore del Distretto di __________;\n– Dipartimento delle istituzioni, Casellario, Bellinzona.\nPer la Corte di cassazione e di revisione penale\nIl presidente Il segretario\n|\nQuesto giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 PPF). La dichiarazione di ricorso deve essere presentata alla scrivente Corte entro 10 giorni dalla notificazione del dispositivo; la motivazione entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza motivata (art. 272 PPF). |"}