{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-09-12", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-19_2000-09-12.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59024&nX40_KEY=4933327&nTrefferzeile=52&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1e466b029ecd33c6aee5ecf008ab7332"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.19"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 12.09.2000 17.2000.19"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 12.09.2000 17.2000.19"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 12.09.2000 17.2000.19"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:43:05", "Checksum": "1cc77c6ca93b2d6478b701704ee1bbae", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 12.09.2000 17.2000.19\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n3. Il Pretore ha accertato che nel corso del dibattimento erano emersi elementi che non permettevano di concludere con certezza che la posa della condotta fosse avvenuta sulla proprietà del denunciante. Anche se la perizia commissionata nella fase istruttoria all'arch. __________, che si era basato sugli atti della misurazione catastale aggiornati dopo la decisione 17 luglio 1996 del perito, concludeva in tal senso, sentito quale teste questi aveva ammesso di aver allestito il referto senza verificare le misurazioni che stavano alla base della mappa e aveva pure riconosciuto che essa di certo non teneva conto della decisione del perito unico della misurazione catastale del 14 aprile 1997. A ciò si aggiungevano ulteriori elementi che concorrevano a far dubitare della correttezza delle risultanze della mappa catastale, Intanto, al dibattimento, il Patriziato -e per esso il presidente- aveva dichiarato di essere confrontato con diverse situazioni in cui nella misurazione catastale erano stati riconosciuti di proprietà privata terreni ritenuti patriziali. Fra questi veniva considerato anche quello relativo al carrale in questione, per il quale aveva preannunciato l'avvio di un'azione giudiziaria di rivendicazione della proprietà. Inoltre, sia la documentazione fotografica (doc. _), sia -indipendentemente dall'esito- la procedura amministrativa promossa dal Municipio di __________ contro il denunciante per il ripristino del passo pubblico sulla carrale sotto la quale era posata la canalizzazione (doc. _), sia infine la mappa stessa, che indica l'esistenza di una particella dalla tipica configurazione di accesso tra i singoli fondi edificati, permettevano oggettivamente di dubitare sia sulla correttezza della mappa catastale che sulle conclusioni peritali che su di essa fondavano. Già queste incertezze sui veri rapporti di proprietà hanno portato il Pretore a escludere l'adempimento dei requisiti oggettivi costituitivi dei reati (sentenza consid. E). Sempre secondo gli accertamenti del Pretore, quand'anche si dovesse ammettere l'adempimento della fattispecie oggettiva, fanno comunque difetto i requisiti soggettivi. L'accusato, che conosceva sia i luoghi per averli frequentati sin dall'infanzia sia le situazioni in quanto si era attivamente promosso per il mantenimento della carrale, che oltre ad essere passo pubblico gli serve specificamente per accedere ad un suo fondo, si era premurato di accertarsi di non violare la proprietà del denunciante. A tal fine aveva assunto presso persone titolate le necessarie informazioni anche relativamente al fatto che secondo il diritto civile le costruzioni fabbricate sul fondo altrui ne diventano parti costitutive. Inoltre l'intervento, peraltro ritenuto compiuto sul fondo patriziale, prevedeva la risistemazione della situazione antecedente, che gli accusati si erano impegnati a portare a termine senza pregiudizio alcuno per la parte civile. Proprio la documentazione fotografica prodotta anche dalla parte civile pare attestare che il ripristino, nella misura in cui è visibile e ha potuto essere eseguito, è avvenuto in modo corretto e i danni rilevati appaiono minimi e facilmente riparabili. In definitiva, quindi, il Pretore ha accertato che la volontà dell'accusato non era volta né al danneggiamento né alla violazione di alcuna sfera privata protetta (sentenza consid. F)."}