{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-09-12", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-19_2000-09-12.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59024&nX40_KEY=4933327&nTrefferzeile=52&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1e466b029ecd33c6aee5ecf008ab7332"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.19"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 12.09.2000 17.2000.19"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 12.09.2000 17.2000.19"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 12.09.2000 17.2000.19"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:43:05", "Checksum": "1cc77c6ca93b2d6478b701704ee1bbae", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 12.09.2000 17.2000.19\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Corte\ndi cassazione e di revisione penale |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nPellegrini, presidente, Cometta e Cocchi, in sostituzione del giudice G. A. Bernasconi, assente |\n|\nsegretario: |\nIsotta, cancelliere |\nsedente per statuire sul ricorso per cassazione del 25 aprile 2000 presentato da\n|\n|\n__________, (patrocinato dall'avv. __________) |\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla sentenza emessa il 4 aprile (recte 16 marzo) 2000 dal Pretore del Distretto di Leventina nei confronti di\n__________,\ne di\n__________, (entrambi patrocinati dall'avv. __________) |\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione:\n1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione.\n2. Il giudizio sulle spese.\nRitenuto\nin fatto: A. Nel corso della primavera del 1998 __________ ha proceduto allo scavo e alla posa di una condotta dell'acqua, che segue il tracciato di una carrale, per servire il suo rustico ubicato nel nucleo della frazione di __________, Comune di __________. La costruzione della condotta ha richiesto il provvisorio sradicamento della recinzione che __________ aveva posato ostacolando parzialmente il passo sulla carrale, usata regolarmente da __________ per accedere al rustico. A lavori quasi ultimati, ossia quando mancava di risistemare un piantone, di rifissare la recinzione e di livellare definitivamente il terreno -lavori ai quali per la prima volta partecipava anche il figlio __________ - __________ si è accorto dell'intervento e, considerandolo abusivo e lesivo dei suoi diritti di proprietario, oltre a chiedere l'intervento della polizia e la sospensione dei lavori, ha sporto querela penale (sentenza consid. A). Con decreto di accusa del 22 marzo 1999 il Procuratore pubblico ha riconosciuto __________ e __________ colpevoli di danneggiamento e di violazione di domicilio e li ha condannati ciascuno ad una multa di fr. 500.--, oltre che al versamento alla parte civile di fr. 6'325.-- a titolo di risarcimento (act. 7). Statuendo sull'opposizione, con sentenza del 4 aprile (recte 16 marzo) 2000 il Pretore del Distretto di Leventina ha prosciolto entrambi gli accusati dalle imputazioni.\nB. Contro il giudizio del Pretore la parte civile __________ ha inoltrato la dichiarazione di ricorso il 20 marzo 2000. Nella successiva motivazione scritta del 25 aprile 2000 egli ha chiesto la condanna di __________ alla multa di fr. 500.-- per danneggiamento e violazione di domicilio e al risarcimento di fr. 52'126.85. Sia il Procuratore pubblico che il denunciato, con osservazioni del 10 e rispettivamente del 24 maggio 2000, hanno postulato la reiezione del gravame.\nConsiderando\nin diritto: 1. Preliminarmente va rilevato che in cassazione è vietato mutare il materiale processuale che ha fatto oggetto del primo giudizio. Nuovi documenti o nuove prove non sono quindi ricevibili (Rep. 1973 pag. 240 consid. 7; da ultimo: CCRP, sentenza del 18 febbraio 2000 in re F., consid. 1). La fotocopia della lettera 10 giugno 1997 dell'ing. __________ al patrocinatore della parte civile e la fotocopia degli atti di misurazione, catastale, annessi al ricorso, non possono dunque essere considerati ai fini del giudizio.\n2. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto, non destinato a rimettere in causa l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove (art. 288 cpv. 1 lett. a CPP; Rapporto della Commissione speciale per l’esame del CPP del 9 novembre 1994, pag. 83 segg.). Problemi del genere sono sindacabili unicamente se il giudizio impugnato denota gli estremi dell’arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c CPP). Arbitrario non significa tuttavia opinabile o finanche erroneo, bensì chiaramente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (Rep. 1990 pag. 352 consid. 1, pag. 360 consid. 2.2a; sulla nozione di arbitrio: DTF 125 I 168 consid. 2a, 124 I 316 consid. 5a, 123 I 5 consid. 4a, 121 I 114 consid. 3a, 120 Ia 40 consid. 4b)."}