Le censure sollevate in questa sede dal ricorrente non sono, in definitiva, altro che un tentativo di dare all'avvertimento espresso all'indirizzo del debitore una diversa motivazione e interpretazione. E, infine, che l'avviso all'autorità degli stranieri fosse senza rapporto con la prestazione chiesta risulta già solo dal fatto che l'adozione di tale mezzo di coercizione non entrerebbe lontanamente in considerazione per un debitore di cittadinanza svizzera. Ciò posto, la tesi del ricorrente che l'intenzione sua fosse stata solo di evitare malintesi con il debitore, oltre che ardita, si rivela priva di consistenza.