È quindi senz'altro corretto l'accertamento del Pretore, per il quale, posta nel contesto della diffida di pagamento, la frase incriminata non era altro che un ulteriore mezzo di pressione per indurre il debitore a versare il residuo scoperto della fattura. Le censure sollevate in questa sede dal ricorrente non sono, in definitiva, altro che un tentativo di dare all'avvertimento espresso all'indirizzo del debitore una diversa motivazione e interpretazione.