Inoltre, non si vede perché fosse necessario comunicare al debitore l'assunzione di informazioni presso l'ufficio degli stranieri, onde conoscerne lo statuto e la residenza per seguire la via ordinaria del precetto esecutivo o quella del sequestro. È quindi senz'altro corretto l'accertamento del Pretore, per il quale, posta nel contesto della diffida di pagamento, la frase incriminata non era altro che un ulteriore mezzo di pressione per indurre il debitore a versare il residuo scoperto della fattura.