Dal momento che, tuttavia, il destinatario non aveva saldato il debito, il Pretore ha configurato l'agire dell'accusato quale reato mancato di coazione (consid. 3d). 3. Il ricorrente assevera dapprima di ritenere che la mancanza di influsso dell'avviso alla polizia degli stranieri su una decisione di rinnovo di un permesso può essere nota all'uomo comune e può facilmente essere verificata. Egli contesta poi che la minaccia espressa nella diffida sia tale da porre il cittadino straniero in una situazione di disagio psicologico e di tormento considerevoli.