Considerando in diritto: 1. L’art. 181 CP punisce con la detenzione o con la multa chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà d’agire di lei, la costringe a fare, a omettere o a tollerare un atto. Perché vi sia la minaccia di un grave danno occorre da un lato che il pregiudizio appaia serio e dall'altro che la coercizione sia illecita. La minaccia di un grave danno è data quando appare dalla dichiarazione fatta che il verificarsi dell'inconveniente dipende dal suo autore e tale prospettiva è atta a pregiudicare il destinatario nella sua libertà d'azione.