{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-05-11", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-18_2000-05-11.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59025&nX40_KEY=4711469&nTrefferzeile=82&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "bb1b6f3ce42ae00f1ac3ce1ad4435311"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["17.2000.18"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 11.05.2000 17.2000.18"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 11.05.2000 17.2000.18"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 11.05.2000 17.2000.18"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 22:45:02", "Checksum": "aeacd79cbce8dd403e85121a24dd7a1e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 11.05.2000 17.2000.18\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n4. Orbene, gli argomenti proposti dal ricorrente non sono pertinenti. Intanto va rilevato che la frase oggetto della querela penale è contenuta in una ultima diffida di pagamento e menziona espressamente che in difetto di saldo del debito entro la data indicata non solo sarebbe stata iniziata la procedura esecutiva, ma si sarebbe provveduto ad informare l'ufficio regionale degli stranieri. Che con tale avvertimento il ricorrente abbia espresso all'indirizzo del destinatario, cittadino straniero, la minaccia di un pregiudizio serio perché atto a porlo in una situazione di ansia e disagio non indifferente e, di conseguenza, a indurlo a cedere non può seriamente essere posto in dubbio, non essendo per nulla destituita di fondamento la considerazione del Pretore, secondo il quale non è notorio -ma semmai si dovrebbe ritenere piuttosto il contrario- che debiti privati anche di poche migliaia di franchi non influiscono su una decisione di rinnovo del permesso della competente autorità. Il ricorrente si limita peraltro in questa sede a esporre un'opinione propria, evidentemente divergente, che non rende illogico quanto ritenuto dal Pretore. Altrettanto sostenibile è che per un cittadino straniero stabilitosi nel nostro paese non può essere indifferente la circostanza che detta autorità sia posta al corrente della sua situazione di debitore. Che, poi, la verifica dell'incidenza dell'avviso all'ufficio regionale degli stranieri avrebbe eventualmente potuto essere chiarita con uno sforzo minimo nulla toglie al fatto che, in ogni caso, la prospettiva della segnalazione era atta a pregiudicare il destinatario nella sua libertà di azione. Per quanto concerne la necessità di informarsi presso detto ufficio sul tipo di permesso per seguire la procedura di incasso corretta e di documentare l'interesse legittimo per ottenere le indicazioni del caso, il ricorrente non spiega perché, per conseguire tale scopo, si rendesse necessario l'avvertimento contenuto nella diffida. Intanto il tenore dell'avvertimento in questione non dà certo adito all'interpretazione che il ricorrente tenta di dare in questa sede, specie se riferito all'intestazione della missiva e al contenuto della stessa. Inoltre, non si vede perché fosse necessario comunicare al debitore l'assunzione di informazioni presso l'ufficio degli stranieri, onde conoscerne lo statuto e la residenza per seguire la via ordinaria del precetto esecutivo o quella del sequestro. È quindi senz'altro corretto l'accertamento del Pretore, per il quale, posta nel contesto della diffida di pagamento, la frase incriminata non era altro che un ulteriore mezzo di pressione per indurre il debitore a versare il residuo scoperto della fattura. Le censure sollevate in questa sede dal ricorrente non sono, in definitiva, altro che un tentativo di dare all'avvertimento espresso all'indirizzo del debitore una diversa motivazione e interpretazione. E, infine, che l'avviso all'autorità degli stranieri fosse senza rapporto con la prestazione chiesta risulta già solo dal fatto che l'adozione di tale mezzo di coercizione non entrerebbe lontanamente in considerazione per un debitore di cittadinanza svizzera. Ciò posto, la tesi del ricorrente che l'intenzione sua fosse stata solo di evitare malintesi con il debitore, oltre che ardita, si rivela priva di consistenza. Condannandolo pertanto per coazione, nella forma del reato mancato, il Pretore non ha violato il diritto federale.\n5. La reiezione del ricorso comporta il carico degli oneri processuali secondo la soccombenza (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP).\nPer questi motivi,\nvisto per le spese l'art. 39 lett. d LTG,\npronuncia: 1. Il ricorso è respinto.\n2. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 600.––\nb) spese fr. 100.––\nfr. 700.––\nsono a carico del ricorrente.\n3. Intimazione a:\n– __________;\n– avv. __________;\n– Ministero pubblico, Lugano;\n– __________;\n– Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 4;\n– Dipartimento delle istituzioni, Casellario giudiziale, Bellinzona.\nPer la Corte di cassazione e di revisione penale\nIl presidente Il segretario"}